Mobilità & Innovazione

Sentenza anti-UberBlack: «Viola le regole del noleggio con conducente»

Il tribunale di Milano ha ribaltato un verdetto che scagionava un autista. Motivo: l’app per chiamare auto da smartphone non rispetta le norme sull’Ncc, che obbligano i guidatori a partire dall’autorimessa. «L’iPhone non lo è» ha motivato il giudice. Arese Lucini (Uber): «Norme anacronistiche»

Pubblicato il 09 Lug 2015

Arriva una bocciatura ufficiale anche per UberBlack, il servizio di Uber che consente di chiamare da smartphone autisti dotati di licenza Ncc (noleggio con conducente). Il giudice della prima sezione del Tribunale di Milano, Anna Cattaneo, ha ribaltato la sentenza di un giudice di pace (che scagionava un autista Uber), spiegando perché l’app non può essere considerata assimilabile a un servizio di Ncc.

Un ulteriore colpo per la startup californiana presente in varie parti del mondo dopo che, a fine maggio, un altro giudice del Tribunale di Milano, Claudio Marangoni, ha sospeso in tutto il territorio nazionale un’altra app di Uber, UberPop – nata per scambiarsi passaggi in macchina tra automobilisti dietro rimborso spese per il guidatore – per “concorrenza sleale nei confronti dei taxi”.

Adesso però in ballo c’è l’applicazione N.1 dell’azienda: UberBlack. Come si è originata la sentenza in questione? La vicenda risale a giugno 2013, quando un autista Ncc è stato fermato dai vigili a Milano mentre caricava un cliente. I vigili lo hanno multato per violazione dell’articolo 85 del codice stradale con fermo amministrativo del veicolo, in quanto “acquisiva un servizio al di fuori della rimessa”. In seguito, l’Ncc ha fatto ricorso al Giudice di pace che il successivo 7 novembre ha annullato il verbale di contestazione dei vigili. Contro l’annullamento è intervenuto il Comune di Milano. Lunedì, con sentenza 8359, il Tribunale, in appello, ha confermato integralmente l’effetto del verbale dei vigili (incluso lo stop al veicolo) condannando l’autista al rimborso delle spese. Immediata la reazione di Benedetta Arese Lucini, General Manager di Uber Italia: “Le norme su cui è stata presa la decisione in appello da parte del Tribunale di Milano sono state scritte quando non era nemmeno immaginabile ciò che oggi è parte della nostra vita quotidiana” ha detto tra le altre cose.

Il nodo è la legislazione relativa al noleggio auto con conducente. La “Legge quadro per il trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea” del 1992 prevede la necessità di un’autorizzazione per svolgere servizio taxi e noleggio con conducente. Poi al suo interno detta le norme con cui deve essere svolta questa attività di Ncc: il conducente, al momento di iniziare la prestazione, deve partire dalla propria autorimessa e farvi ritorno al termine della stessa. Inoltre la rimessa e la sede del vettore devono trovarsi nel Comune che rilascia le licenze.

Il giudice Anna Cattaneo ha così motivato la sua sentenza: “Non può certo ritenersi (…) che l’iPhone sia l’autorimessa e Uber la segretaria che passa le chiamate (…)”. Per il magistrato è indubbio che l’autista “non fosse in attesa presso la propria rimessa (…) bensì fosse fermo in una via del centro (…) ove è esercitato solo il servizio taxi”. Perché è in garage che l’Ncc dovrebbe partire e tornare prima e dopo ogni corsa. Perciò, motiva il magistrato, “il sistema di Ncc (…) non può effettuarsi con le modalità dell’applicazione introdotta da Uber che lo assimila al servizio di radio-taxi (…)”.

La sentenza resterà “isolata” o in qualche modo diventerà un caso giurisprudenziale e farà proseliti? “La legislazione sugli Ncc prevede una legge quadro nazionale e una disciplina comunale: intanto bisogna vedere su quali delle due è basata la sentenza. Nel primo caso, trattandosi di ambito nazionale, il verdetto potrebbe essere per così dire ‘scalabile’, nel secondo non direi” afferma Guido Scorza, avvocato, dottore di ricerca in Informatica giuridica e Diritto delle nuove tecnologie e docente presso il Master di diritto delle nuove tecnologie all’Università di Bologna. “Inoltre questa sentenza su UberBlack riguarda un singolo caso, non è un pronunciamento generale sull’illegittimità di un servizio. Non è come per Uberpop: in quel caso il tribunale ha accolto il ricorso presentato dalle associazioni di categoria dei tassisti. Certo non si può escludere che i verdetto di Cattaneo rappresenti una strada da seguire per altri magistrati”.

In merito alla nuova sentenza del Tribunale civile di Milano su UberBlack Benedetta Arese Lucini ha affermato: “Le nuove tecnologie stanno rivoluzionando ogni ambito della nostra vita, ma sembra che la mobilità e i trasporti non siano destinati a questo processo. Novità e efficienza ancora una volta restano fuori. Parallelamente alla decisione del tribunale di Milano, il giudice di pace di Torino ha annullato 2 verbali a due driver UberPop. Inoltre anche l’Autorità per il Mercato e la Concorrenza e quella dei Trasporti hanno detto che queste norme vanno superate. Ciò nonostante – ha concluso la manager di Uber per l’Italia – un professionista di Noleggio con Conducente da questa settimana dovrà affrontare una sanzione dura per aver semplicemente offerto un servizio nella maniera più utile per il consumatore. Una volta in più diciamo che è arrivato il momento per fare chiarezza e permettere a questi professionisti di lavorare con serenità”.

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