SPORTELLO INNOVAZIONE

Investire in startup innovative: quali sono gli investimenti agevolabili ai fini della detrazione Irpef e della deduzione Ires?

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Pubblicato il 31 Mar 2022

SPORTELLO INNOVAZIONE

Risponde Assolombarda, l’associazione delle imprese che operano nella Città Metropolitana di Milano e nelle province di Lodi, Monza e Brianza, Pavia.

Per rispondere a questa domanda occorre distinguere le agevolazioni ordinarie (detrazione Irpef e deduzione Ires del 30%) dalla detrazione Irpef “de minimis” (50%).

I) Investimenti agevolabili ai fini della detrazione Irpef ordinaria (30%) e della deduzione Ires (30%)

Sono agevolabili sia gli investimenti diretti in Start up innovative sia gli investimenti indiretti attraverso “intermediari qualificati”, ossia organismi di investimento collettivo del risparmio (Oicr) oppure altre società di capitali che investono prevalentemente in Start up innovative e Pmi innovative.

In particolare, con riferimento agli investimenti diretti, sono agevolabili i conferimenti in denaro iscritti alla voce del capitale sociale e della riserva da sovrapprezzo delle azioni o quote della Start up innovativa. Non possono essere agevolati i conferimenti in denaro a fondo perduto iscritti in altre voci del patrimonio netto, diverse dal capitale sociale e dalla riserva da sovraprezzo.

Si considera conferimento in denaro (e costituisce pertanto investimento agevolato) anche la sottoscrizione di un aumento di capitale mediante compensazione dei crediti vantati dai soggetti che eseguono le prestazioni lavorative o di servizi previste dall’art. 27 del D.L. 179/2012, ossia lavoratori dipendenti, amministratori, collaboratori, prestatori di opere e servizi. La rinuncia ai propri crediti da parte di questi soggetti, che beneficiano del regime di esenzione di cui al citato art. 27, viene agevolata in quanto, di fatto, evita la fuoriuscita di capitali dalla Start up.

Sono agevolabili sia i conferimenti in denaro effettuati in sede di costituzione della Start up innovativa sia quelli effettuati in sede di aumento del capitale sociale di una Start up innovativa già costituita.

I conferimenti rilevano nel periodo d’imposta in cui avviene il deposito, nel Registro delle imprese, dell’atto costitutivo o della delibera di aumento del capitale sociale.

Tra i conferimenti agevolati rientrano anche quelli derivanti dalla conversione di obbligazioni in azioni o quote di nuova emissione della Start up innovativa.

Non sono agevolabili gli investimenti effettuati in imprese che operano nel settore delle costruzioni navali, dell’acciaio e del carbone, nonché in imprese che sono in difficoltà finanziaria secondo la normativa comunitaria vigente e in quelle che hanno ricevuto aiuti statali illeciti.

II) Investimenti agevolabili ai fini della detrazione Irpef “de minimis” (50%)

Si applicano, in linea generale, le stesse regole previste per individuare gli investimenti agevolabili ai fini delle agevolazioni ordinarie ossia la detrazione Irpef del 30% e la deduzione Ires (vd. sopra), ma con alcune differenze:

  • per quanto riguarda gli investimenti indiretti, sono agevolati solo quelli effettuati in Oicr che investono prevalentemente in Start up innovative e Pmi innovative (non sono agevolati gli investimenti effettuati in altre società di capitali che investono prevalentemente in Start up innovative e Pmi innovative);
  • sono agevolati solo gli investimenti effettuati in sede di aumento del capitale sociale (vd. faq 2.1 sul sito del Mise).

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Vuoi sapere di più sugli investimenti in startup innovative? Qui la nostra guida:

Investire in startup innovative: tutte le agevolazioni per privati e società

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