Pmi e startup innovative: agevolazioni a confronto
Circa un anno fa, con l’Investment Compact, sono state introdotte novità importanti a sostegno dell’innovazione tecnologica. Ecco tutto quello che c’è da sapere sui vantaggi offerti alle imprese
di Mattia Corbetta
Pubblicato il 24 Feb 2016

L’obiettivo è quello di promuovere la competitività del tessuto produttivo nazionale stimolando l’innovazione tecnologica all’interno di una più ampia platea di imprese.
Con questo articolo intendo accostare i due regimi di agevolazione e metterne in luce similitudini e differenze. Nella prima parte, il confronto riguarderà le definizioni di startup innovativa e Pmi innovativa, quindi i campi d’applicazione dei due regimi speciali. Nella seconda parte mi addentrerò nella trattazione delle misure di sostegno.
L’auspicio è quello di dare vita a un’analisi completa, precisa e di immediata comprensione, in grado di bilanciare esaustività e sinteticità.
Definizioni
REQUISITI | STARTUP INNOVATIVE (art. 25, commi 2 e 3, DL 179/2012) | PMI INNOVATIVE (art. 4, comma 1, DL 3/2015) |
Società di capitali, costituita anche in forma cooperativa | Sì | Sì |
Non quotata | Sì | Sì |
Residente in Italia o in Paese Ue ma con sede o filiale in Italia | Sì | Sì |
Delimitazioni temporali | Nuova o attiva da meno di 4 anni + regime speciale per le società costituite da meno di 4 anni dall’entrata in vigore del DL 179/2012 | Non ci sono delimitazioni temporali, ma dev’essere in possesso di almeno un bilancio certificato, quindi non si applica a società nuove |
Delimitazioni dimensionali | Meno di 5 milioni di fatturato annuo | Pmi ai sensi della raccomandazione 2003/361/CE (meno di 250 dipendenti e fatturato annuo inferiore a 50 milioni/attivo dello stato patrimoniale inferiore a 43 milioni) |
Divieto di distribuzione degli utili | Sì | No |
Delimitazioni nell’oggetto sociale | Deve afferire alla produzione, sviluppo e commercializzazione di beni o servizi innovativi ad alto valore tecnologico | No |
Criteri opzionali per rilevare il carattere di innovazione tecnologica | Almeno 1 su 3 di:
| Almeno 2 su 3 di:
|
Infine, si osserva che l’articolo 4, comma 1, letta d) del DL 3/2015 impedisce una commistione tra i due regimi, prevedendo per le Pmi innovative l’assenza di iscrizione alla sezione speciale del Registro delle Imprese dedicata alle startup innovative.
Misure di sostegno
La seguente tabella mette a confronto le misure di sostegno applicabili alle due categorie. L’articolo 4, comma 9 del DL 3/2015

Premessa molto importante: salvo il già citato caso di imprese già costituite al momento dell’entrata in vigore del DL 179/2012, le agevolazioni previste a beneficio delle startup innovative si applicano per 4 anni. Per contro, i benefici assegnati alle Pmi innovative non conoscono alcuna delimitazione temporale. Questa regola conosce una sola eccezione: come vedremo, le agevolazioni fiscali agli investimenti hanno una durata massima di 7 anni.
MISURA DI SOSTEGNO | ARTICOLO DI RIFERIMENTO NEL DL 179/2012 | STARTUP INNOVATIVE | PMI INNOVATIVE |
Obbligo di iscrizione in una sezione speciale del registro delle imprese, accessibile mediante autocertificazione da trasmettere in via telematica e soggetta a aggiornamento semestrale delle informazioni e regime speciale di pubblicità per favorire un monitoraggio e controllo diffuso e stimolare il dibattito pubblico sull’innovazione | Art. 25, cc. 8-10 | Sì Startup.registroimprese.it | Sì (Pminnovative.registroimprese.it?) |
Dilatazione nell’applicabilità del regime delle perdite | Art. 26, c. 1 | Sì | Sì |
Possibilità di creare diritti di voto asimmetrici | Art. 26, c. 2 e 3 | Sì | Sì |
Non applicabilità della disciplina sulle società di comodo | Art. 26, c. 4 | Sì | Sì |
Esonero da imposta di bollo e diritti di segreteria per l’iscrizione al registro e da diritti annuali di segreteria | Art. 26, c. 8 | Sì | Sì |
Esonero da imposta di bollo e diritti di segreteria per il deposito di qualsiasi atto in camera di commercio | Art. 26, c. 8 | Sì (interpretazione estensiva offerta dalla circolare 16/E 11 giugno 2014, Agenzia delle Entrate) | No (a patto che l’Agenzia delle Entrate non si esprima per l’applicabilità della stessa interpretazione estensiva anche alle Pmi innovative) |
Facoltà di remunerazione con piani di incentivazione in equity con esonero da imposizione sul reddito | Art. 27 | Sì | Sì |
Accesso fast-track e riserva nel plafond per il credito d’imposta del 35% per le assunzioni di personale altamente qualificato | Art. 27 bis | Sì | No (accedono all’agevolazione come qualsiasi altra impresa)
|
Disciplina del lavoro su misura (possibilità di utilizzare contratti a tempo determinato della durata minima di 6 mesi, massima di 36, rinnovabili senza soluzione di continuità, per un periodo massimo di 48 mesi, al termine del quale si devono trasformare in contratti a tempo indeterminato; possibilità di dinamizzare parte del salario) | Art. 28 | Sì | No (ma si applica il recente “Decreto Poletti”, non dissimile dalla disciplina dei contratti a tempo determinato applicabili alle startup innovative) |
Incentivi fiscali agli investimenti | Art. 29 | Sì | Sì (7 anni) |
Maggiorazione negli incentivi agli investimenti per imprese a vocazione sociale o attive in ambito energetico | Art. 29, c. 7 | Sì | No |
Equity crowdfunding | Art. 30, cc. 1-5 | Sì | Sì |
Accesso semplificato a Fondo Garanzia Pmi (garanzia gratuita e concessa secondo modalità semplificate sull’80% del prestito concesso da banca) | Art. 30, c. 6 | Sì | Sì |
Sostegno ad hoc da parte dell’Agenzia ICE | Art. 30, cc. 7 e 8 | Sì | Sì (occorrerà una circolare attuativa) |
Fail-fast (esonero dalla disciplina ordinaria del fallimento) | Art. 31, cc. 1-3 | Sì | No |
Meccanismo di monitoraggio e valutazione della policy, relazione annuale al parlamento, per promuovere un dibattito diffuso | Art. 32, cc. 2-7 | Sì | No |
N.B. L’attività di incubazione di Pmi innovative non è computabile ai fini dell’iscrizione nella sezione speciale degli incubatori certificati (definiti all’art. 25, comma 5 del DL 179/2012).
Infine:
alle Pmi innovative non si applica il nuovo bando Invitalia Smart & Start. In sintesi: 220 milioni di finanziamento a tasso zero e con pay back period di 7 anni per una quota pari al 70% di piani d’investimento compresi tra 100.000 e 1,5 milioni, realizzati da startup innovative localizzate su tutto il territorio nazionale (DM 24 settembre 2014, kick-off il 16 febbraio 2015);
alle Pmi innovative non si applicano i programmi Italia Startup Visa e Italia Startup Hub
Concludo citando un’altra novità introdotta dall’articolo 4 del DL 3/2015. Il comma 10 estende agli organismi di investimento collettivo del risparmio e alle società di capitali che investono prevalentemente in startup innovative e in Pmi innovative la possibilità di raccogliere capitale mediante campagne di equity crowdfunding.
* membro della Segreteria tecnica del Ministero dello Sviluppo Economico
(Questo articolo è stato aggiornato il 24/02/2016)