La guida

10 cose da sapere per investire sull’innovazione (e pagare meno tasse)

A quali agevolazioni ho diritto se investo in startup innovative? Quali vantaggi e quali rischi? E se effettuo l’investimento tramite società di capitali? Ecco le risposte per orientarsi nelle nuove norme emanate con decreto Mise e Ministero del Tesoro

Pubblicato il 01 Apr 2014

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Incentivi fiscali e detrazioni nelle dichiarazioni dei redditi per chi investe in startup innovative: è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il testo del Decreto del Ministero del Tesoro e del Ministero dello Sviluppo Economico che prevede importanti agevolazioni fiscali per chi investe in startup innovative negli anni fiscali 2013, 2014, 2015 e nel 2016. Ma in pratica come funziona? Ecco una mini-guida per orientarsi.

A quali agevolazioni fiscali ho diritto se investo in una startup innovativa?

Le persone fisiche possono detrarre dall’Irpef un importo pari al 19% dei versamenti in denaro, per importo non superiore a 500.000 euro per anno.

Le persone giuridiche possono dedurre dall’Ires un importo pari al 20% dei versamenti effettuati, per importo non superiore a 1.800.000 euro per ciascun periodo d’imposta.

Questi incentivi fiscali sono validi per tutti gli investimenti in startup innovative effettuati negli anni fiscali 2013, 2014, 2015 e per il 2016. Il beneficio fiscale è correlato ai conferimenti in denaro effettuati sia in sede di costituzione della startup innovativa, sia in sede di aumento del capitale sociale in caso di startup già costituite.

È previsto un tetto minimo per l’investimento?

No. Quindi si possono investire anche piccole somme di denaro. In questo modo possono contribuire anche familiari o amici degli startupper desiderosi di dare il loro contributo.

Per quanto tempo devo mantenere l’investimento?

Per le persone fisiche l´investimento nel capitale sociale deve essere mantenuto per almeno due anni, pena la restituzione dell´importo detratto maggiorato di interessi legali. Anche per quelle giuridiche deve essere mantenuto per almeno due anni, pena l´incremento retroattivo del reddito con recupero a tassazione della maggiore imposta maggiorato di interessi legali.

Cambia qualcosa se investo in startup a vocazione sociale o che sviluppino e commercializzino prodotti o servizi innovativi ad alto valore tecnologico in ambito energetico?

Sì. Le precedenti percentuali passano, rispettivamente, a 25% e 27%.

Gli sgravi fiscali valgono solo nel caso di investimenti diretti o anche tramite società di capitali?

Valgono sia nel caso di investimenti diretti in startup, sia nel caso di investimenti indiretti per il tramite di società di capitali che investono prevalentemente in startup.

Ma i commercialisti sono pronti?

Il modello UNICO 2014 è già stato arricchito con un nuovo prospetto dedicato alle agevolazioni per gli investimenti in startup innovative e permetterà di applicare la misura alle operazioni compiute nel 2013.

Quali sono gli eventuali rischi?

Il rischio minimo di un qualsiasi investimento: la startup può andare bene o può fallire.

Come scegliere su chi investire?

È consigliabile rivolgersi ad esperti, per esempio a intermediari come fondi di investimento, incubatori e acceleratori di startup, e associazioni di business angels. Ed è importante tenersi informati sul team prescelto e anche recarsi a conoscere personalmente gli startupper.

Queste agevolazioni fiscali sono usufruibili solo da chi investe in startup?

No. Le agevolazioni fiscali previste dal decreto startup sono valide anche nel caso in cui si acquistino azioni di un fondo quotato in Borsa. Anche in questo caso l’investimento deve essere mantenuto per il numero di anni definito nel decreto.

A proposito: come faccio a distinguere una startup innovativa da una che non lo è?

È una società di capitali, costituita anche in forma cooperativa, di diritto italiano e residente in Italia le cui azioni o quote rappresentative del capitale sociale non sono quotate su un mercato regolamentato o su un sistema multilaterale di negoziazione, che possiede i seguenti requisiti:

a) i soci, persone fisiche, detengono al momento della costituzione e per i successivi ventiquattro mesi, la maggioranza delle quote o azioni rappresentative del capitale sociale e dei diritti di voto nell’assemblea ordinaria dei soci;
b) è costituita e svolge attività d’impresa da non più di quarantotto mesi;
c) ha la sede principale dei propri affari e interessi in Italia;
d) a partire dal secondo anno di attività della start-up innovativa, il totale del valore della produzione annua, così come risultante dall’ultimo bilancio approvato entro sei mesi dalla chiusura dell’esercizio, non è superiore a 5 milioni di euro;
e) non distribuisce, e non ha distribuito, utili;
f) ha, quale oggetto sociale esclusivo o prevalente, lo sviluppo, la produzione e la commercializzazione di prodotti o servizi innovativi ad alto valore tecnologico;
g) non è stata costituita da una fusione, scissione societaria o a seguito di cessione di azienda o di ramo di azienda;

h) possiede almeno uno dei seguenti ulteriori requisiti:

1) le spese in ricerca e sviluppo sono uguali o superiori al 20 per cento del maggiore valore fra costo e valore totale della produzione della start-up innovativa.

2) impiega come dipendenti o collaboratori a qualsiasi titolo, in percentuale uguale o superiore al terzo della forza lavoro complessiva, personale in possesso di titolo di dottorato di ricerca o che sta svolgendo un dottorato di ricerca presso un’università italiana o straniera, oppure in possesso di laurea e che abbia svolto, da almeno tre anni, attività di ricerca certificata presso istituti di ricerca pubblici o privati, in Italia o all’estero;

3) è titolare o depositaria o licenziataria di almeno una privativa industriale relativa a una invenzione industriale, biotecnologica, a una topografia di prodotto a semiconduttori o a una nuova varietà vegetale direttamente afferenti all’oggetto sociale e all’attività di impresa.

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