TRASFERIMENTO TECNOLOGICO

Svolta per innovatori e inventori: brevetto europeo unitario e Tribunale unificato, vantaggi e criticità

Il brevetto europeo “a effetto unitario” è un nuovo titolo brevettuale che si affianca a quello nazionale e al brevetto europeo classico, già esistenti. Ecco i vantaggi e le criticità di questo titolo e del nuovo TUB, il Tribunale Unificato dei Brevetti, e come possono contribuire all’ecosistema innovativo

Pubblicato il 31 Lug 2023

Brevetto europeo

I brevetti rivestono un ruolo cruciale nell’ecosistema dell’innovazione globale perché fungono da catalizzatori per lo sviluppo tecnologico, incoraggiando le aziende a investire in R&D e assicurando loro il diritto esclusivo di sfruttare e capitalizzare le loro invenzioni. Questo sistema di protezione intellettuale, che è tra gli elementi rilevanti nei processi di trasferimento tecnologico, promuove una competizione sana e costruttiva, incentivando le imprese a superare costantemente i limiti dell’innovazione. Con il nuovo Tribunale Unificato dei Brevetti (TUB), insieme al nuovo brevetto europeo “a effetto unitario” l’ecosistema dell’innovazione nel continente ha nuovi strumenti in più per crescere. Ne scrive per EconomyUp Maria Balestriero, of counsel dello studio legale Portolano Cavallo.

Dal primo giugno 2023 è operativo il nuovo Tribunale Unificato dei Brevetti (TUB) ed è possibile ottenere un brevetto europeo “a effetto unitario”. Si tratta di una rivoluzione nel modo brevettuale e dell’innovazione in Europa che vede finalmente la luce dopo anni di attese.

Ora a due mesi dal via, è tempo dei primi bilanci sul TUB, il Tribunale Unificato dei Brevetti.

Brevetto europeo a effetto unitario, come funziona

Innanzitutto, il brevetto europeo “a effetto unitario”: un nuovo titolo brevettuale europeo che si affianca al brevetto nazionale e al brevetto europeo classico, già esistenti.

È bene ricordare che i brevetti europei classici preesistenti non sono un titolo unitario, ma un “fascio di brevetti”. Sebbene infatti il deposito avvenga con un’unica domanda presentata davanti all’Ufficio Europeo dei Brevetti di Monaco, una volta che il brevetto giunge a concessione, il titolare deve convalidare il proprio titolo in ciascun Stato in cui vuole ottenere il diritto di esclusiva, avviando una specifica procedura nazionale di convalida, con relative tasse, traduzioni, costi di rappresentanza, nonché costi di rinnovo in ogni Paese. Inoltre, in caso di azioni giudiziali di validità e contraffazione, il brevetto europeo classico doveva (e in determinati casi dovrà ancora, come si dirà di seguito) essere azionato separatamente in ciascun Paese in cui è stato convalidato, con moltiplicazione dei costi e rischio di decisioni discordanti nei diversi Paesi.

Può succedere infatti, ed accadeva piuttosto frequentemente, che le diverse porzioni nazionali di uno stesso brevetto europeo classico, azionate davanti ai tribunali nazionali di diversi Paesi, fossero ritenute valide in alcuni e nulle in altri, oppure contraffatte in alcuni Paesi e non contraffatte in altri.

Il nuovo brevetto europeo “a effetto unitario” è stato creato con l’obiettivo di diventare un titolo unico e efficace simultaneamente in tutti i Paesi dell’Unione Europea che hanno ratificato l’Accordo per l’istituzione della tutela brevettuale unificata (al momento sono 17). Questi Paesi includono Austria, Belgio, Bulgaria, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Italia, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi, Portogallo, Slovenia e Svezia. Al contrario, Spagna, Polonia e Croazia hanno deciso di non aderire all’Accordo, almeno per il momento. Gli altri Stati membri dell’UE hanno firmato l’Accordo, ma non l’hanno ancora ratificato.

Come si ottiene il nuovo brevetto europeo

Questo nuovo titolo si ottiene con una sola procedura, senza necessità di convalida in ogni singolo Stato. Si evitano dunque i costi e le lungaggini delle singole procedure nazionali. Si calcola che il costo di un brevetto Europeo a effetto unitario, efficace dunque attualmente in 17 Stati, sia corrispondente all’estensione del brevetto Europeo classico in 3 o 4 singoli Stati, a seconda degli Stati scelti per l’estensione. Inoltre, il concetto di “unitarietà” del titolo di privativa non si limita al processo di rilascio del brevetto, ma si estende, per tutti i 20 anni di durata del brevetto, a qualsiasi avvenimento che riguarda la vita del titolo di privativa, dal pagamento delle annualità, alla cessione, alla tutela giudiziale.

Come opera il Tribunale Unificato dei Brevetti 

La seconda grande novità riguarda la tutela giurisdizione. Si tratta del Tribunale Unificato dei Brevetti (TUB), una Corte internazionale europea che applicherà proprie norme di diritto sostanziale (contenute nell’Accordo) e un autonomo Regolamento di procedura comune a tutti i Paesi aderenti. Questo nuovo Tribunale garantirà una protezione uniforme dei titoli brevettuali all’interno del territorio europeo.

Le sue decisioni sono infatti efficaci in tutti gli Stati firmatari dell’Accordo per tutte le tipologie di titoli di privativa su cui ha giurisdizione, ossia i brevetti a effetto unitario, i brevetti europei classici (in relazione ai quali, per i 7 anni del periodo transitorio, prorogabili fino a 14, vi sarà la competenza concorrente anche dei Tribunali nazionali) nonché i certificati complementari di protezione correlati ai brevetti europei.

I vantaggi di questa nuova corte riguardano innanzitutto la rapidità delle decisioni. Il procedimento di primo grado dovrà concludersi in circa un anno.

Non solo. Le decisioni saranno rese da giudici specializzati, selezionati in tutti gli Stati aderenti tra i giudici con maggior esperienza nelle cause in materia brevettuale.

Inoltre, accanto ai giudici togati, è prevista la presenza di un giudice tecnico. Ossia un consulente brevettuale esperto nel settore del brevetto oggetto di causa. Il giudice tecnico sarà sempre presente nelle cause in cui si discute la validità del titolo. Mentre la sua presenza potrà essere richiesta dalle parti nelle cause in cui si discute della contraffazione del titolo brevettuale. La presenza di giudici specializzati accanto a un giudice tecnico ha l’obiettivo di garantire un alto livello di competenza delle decisioni.

Le criticità del nuovo sistema

Ci sono naturalmente anche delle criticità che è bene conoscere, per compiere le giuste scelte strategiche di tutela dei propri diritti.

Ad esempio, il fatto di ottenere una decisione unica, valida in tutti i Paesi, ha un risvolto della medaglia: i titolari dei brevetti corrono il rischio di veder annullato, con un solo procedimento, il proprio titolo di privativa in tutti gli Stati aderenti. Con il brevetto europeo classico, il rischio era limitato al solo stato in cui il titolo era stato azionato.

Un altro tema delicato riguarda i costi. I costi sono vantaggiosi se si considera il numero di Paesi coinvolti. Se invece il confronto è fatto con un singolo Paese, con l’Italia ad esempio, i costi del procedimento davanti al Tribunale Unificato sono certamente maggiori rispetto ad un procedimento davanti a una corte nazionale. La parte vittoriosa, tuttavia, può ottenere il rimborso della quasi totalità dei costi sostenuti.

Il ruolo dell’Italia

Il TUB è composto da un Tribunale di primo grado, da una Corte d’Appello e una Cancelleria.

La Corte d’Appello e la cancelleria hanno una sede unica in Lussemburgo. Il Tribunale di primo grado ha invece una struttura più articolata: è costituita da una Divisione Centrale, composta da tre Sezioni e da diverse Divisioni Locali e Regionali.

L’Italia ha un ruolo da protagonista in questa nuova istituzione. Non solo: Milano è sede di una Divisione Locale, già pienamente operativa dal primo di giugno di quest’anno, ma sarà sede, a partire da giugno dell’anno prossimo, anche della terza Divisione Centrale del TUB, accanto a Parigi e Monaco, in sostituzione di Londra (a seguito della Brexit).

Semplificando moltissimo, le Divisioni Centrali sono competenti per le cause di nullità dei titoli di privativa, mentre le Divisioni Locali e Regionali sono competenti per le cause di contraffazione, nonché per le cause di nullità quando la relativa domanda è proposta in via riconvenzionale dal convenuto.

Si è molto discusso dell’assegnazione a Milano della terza sezione della Divisione Centrale. La trattativa è stata complessa e l’ufficialità si è avuta solo a fine giugno, a un mese circa dall’avvio del nuovo sistema.

Si è discusso in particolare sulle competenze attribuite a Milano, inferiori rispetto a quelle inizialmente previste per Londra. Milano sarà infatti competente per le cause relative alle “Necessità Umane” nella classe A, che comprende anche il settore farmaceutico. Tuttavia, le cause riguardanti i brevetti farmaceutici dotati di certificato complementare di protezione (SPC) saranno di competenza della Sezione di Parigi, mentre le cause dei brevetti nei settori della chimica e metallurgia saranno trattate dalla Sezione di Monaco.

Si è osservato che questa suddivisione delle competenze, derivante da un compromesso politico, potrebbe comportare complessità nel funzionamento del sistema, soprattutto nel settore farmaceutico dove, ad esempio, lo stesso prodotto potrebbe essere protetto contemporaneamente da brevetti con SPC destinato alla Sezione di Parigi e senza SPC di competenza di Milano.

Tuttavia, nonostante queste possibili complicazioni, gli aspetti positivi prevalgono. L’Italia consolida il suo ruolo centrale e di protagonista in questo nuovo sistema internazionale. Un ruolo che le consentirà di influenzare le sentenze della nuova Corte, offrendo tutta la propria esperienza e tradizione, dando così un contributo significativo alla crescita e alla tutela dell’innovazione in settori strategici dell’economia italiana, come il settore farmaceutico. Inoltre, le competenze delle tre Divisioni Centrali saranno riviste tra tre anni, per correggere eventuali situazioni non bilanciate alla luce dell’esperienza concreta.

E che l’Italia stia già giocando un ruolo di primo piano lo confermano anche i primi dati delle cause instaurate davanti al TUB. Infatti, a metà di luglio, la divisione locale di Milano (con 22 casi) è seconda per numero casi dopo solo la divisione locale di Monaco di Baviera (con 91 casi). Al terzo posto (con 7 casi) si piazza la Divisione regionale Nordico-baltica.  La divisione locale di Parigi registra invece per ora solo quattro casi, mentre le divisioni locali di Bruxelles, dell’Aja e di Helsinki hanno visto depositati tre casi ciascuna, 1 solo caso per le Divisioni Locali di Lubiana e Copenaghen.

Con riguardo invece alle Divisioni Centrali, quella di Monaco vede ora 25 casi pendenti, contro i quattro della Divisione centrale di Parigi. Ricordiamo che la Divisone centrale di Milano non ha ancora aperto le porte.

Sebbene si tratti di un primo bilancio, i numeri della partenza sono più che incoraggianti per Milano e per l’Italia.

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Maria Balestriero
Maria Balestriero

Of Counsel, Intellectual Property Lawyer, Portolano Cavallo

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