FASE 2

Decreto Rilancio: via al Fondo per l’Intrattenimento Digitale, 4 milioni per i videogame

Il Decreto Rilancio prevede l’istituzione di “First Playable Fund”, un Fondo che, partendo da una dotazione di 4 milioni di euro nel 2020, eroghi contributi a fondo perduto a chi concepisce e produce videogame. Così, sull’esempio di altri Paesi stranieri, il governo vuole sostenere un’industria ricca di professionalità

Pubblicato il 14 Mag 2020

Decreto Rilancio e videogame

Il Decreto Rilancio dà sostegno economico a chi si occupa di videogame, un’industria digitale ricca di professionalità e di opportunità di business. Il testo del Decreto, annunciato dal presidente del Consiglio Giuseppe Conte il 13 maggio 2020, prevede, tra le altre cose, l’istituzione di un Fondo presso il ministero dello Sviluppo economico che, partendo da una dotazione di 4 milioni di euro per il 2020, eroghi contributi a fondo perduto a chi concepisce e produce videogiochi.

Software per videogame in Italia: solo il 3,7% del mercato internazionale

Da un’indagine effettuata da Aesvi, l’Associazione di categoria (ora Iidea), relativa al mercato software dei videogiochi in Italia nel 2018, la quota di mercato dei videogame prodotti da imprese italiane rappresenta il 3,7% del totale. Eppure il mercato dei videogiochi non conosce limitazioni geografiche o logistiche, essendo largamente basato sulla distribuzione digitale: nel 2018, l’83% delle imprese italiane indicava nella vendita digitale il modello di distribuzione più utilizzato, con il 61% del proprio fatturato generato sul mercato internazionale e solo il 39% sul mercato nazionale. In particolare, le aree che concorrono maggiormente al fatturato oltre confine sono America (28%), Europa (23%) e Asia (7%). Il videogioco è un’opera complessa, che richiede un’ampia gamma di profili professionali altamente specializzati: game designer, programmatori, artisti, designer di interfacce, grafici 3D, grafici 2D, animatori, compositori, ingegneri del suono, tester, traduttori, doppiatori. Prendendo in considerazione questo scenario, il governo ha realizzato che le imprese italiane necessitano di un supporto per poter competere sul mercato. Da qui l’emanazione della norma sui videogame contenuta nell’articolo 46 del Decreto Rilancio.

Videogame: cosa è scritto nel Decreto Rilancio

  1. Al fine di sostenere lo sviluppo dell’industria dell’intrattenimento digitale a livello nazionale, è istituito presso il Ministero dello sviluppo economico il fondo per l’intrattenimento digitale denominato First Playable Fund, con dotazione iniziale di 4 milioni di euro nel 2020.
  2. Il Fondo di cui al comma 14 è finalizzato a sostenere le fasi di concezione e preproduzione dei videogames, necessarie alla realizzazione di prototipi, tramite l’erogazione di contributi a fondo perduto, riconosciuti nella misura del 50 per cento delle spese ammissibili, e per un importo compreso da 10.000 euro a 200.000 euro per singolo prototipo.
  3.  I contributi erogati a valere sul Fondo di cui al al comma 14 vengono assegnati dietro presentazione di una domanda da parte delle imprese che abbiano i requisiti di ammissione di cui al successivo comma 19. I contributi potranno essere utilizzati esclusivamente al fine della realizzazione di prototipi. A tal fine si considerano come spese ammissibili: a) prestazioni lavorative svolte dal personale dell’impresa nelle attività di realizzazione di prototipi; b) prestazioni professionali commissionate a liberi professionisti e/o altre imprese finalizzate alla realizzazione di prototipi; c) attrezzature tecniche (hardware) acquistate per la realizzazione dei prototipi; d) licenze di software acquistate per la realizzazione dei prototipi.
  4. In tutti i casi, il videogioco deve essere destinato alla distribuzione commerciale.
  5. Sono ammessi ai contributi di cui al comma 16, le imprese che: a) abbiano sede legale nello Spazio Economico Europeo; b) siano soggette a tassazione in Italia per effetto della loro residenza fiscale, ovvero per la presenza di una sede operativa in Italia, cui sia riconducibile il prototipo di cui al comma precedente; c) abbiano capitale sociale minimo interamente versato e un patrimonio netto non inferiori a diecimila euro, sia nel caso di imprese costituite sotto forma di società di capitale, sia nel caso di imprese individuali di produzione ovvero costituite sotto forma di società di persone; d) siano in possesso di classificazione ATECO 58.2 o 62;
  6. L’impresa beneficiaria è tenuta a realizzare il prototipo di videogames entro il termine di 18 mesi dal riconoscimento dell’ammissibilità della domanda di cui al comma 17 da parte del Ministero dello sviluppo economico.
  7. Con decreto del Ministero dello sviluppo economico, da emanare entro sessanta giorni dall’entrata in vigore del presente decreto-legge, sono definite: le modalità di presentazione delle domande; i criteri per la selezione delle stesse; le spese ammissibili; le modalità di erogazione del contributo; le modalità di verifica, controllo e rendicontazione delle spese; le cause di decadenza e revoca. Commi da 14 a 20: individuato 2020 come annualità di riferimento ai fini dell’assentibilità della proposta: occorre conferma MISE. SI segnala in ogni caso estraneità della finalità del provvedimento.
  8. Alla copertura degli oneri di cui al presente articolo, pari a 314 milioni di euro (più gli oneri delle misure fiscali in attesa quantificazione DF) si provvede a valere su copertura

Videogame: la spiegazione della norma nel Decreto Rilancio

I commi da 15 a 21, si legge nella bozza del Decreto Rilancio, sono volti ad istituire un fondo ad hoc presso il Ministero dello Sviluppo economico, diretto al sostegno della produzione italiana di videogiochi analogamente a quanto già adottato da Paesi europei ed extra-europei quali Francia, Germania, Regno Unito, Canada, Polonia e Danimarca. Il videogioco è un’opera complessa, che richiede un’ampia gamma di profili professionali altamente specializzati. Il prototipo di un videogioco rappresenta la prima versione giocabile dell’opera, contenente le funzionalità di base e distintive del prodotto finito. È lo strumento attraverso il quale le imprese del settore possono presentare il loro progetto di sviluppo a editori e/o investitori per ottenere finanziamenti necessari per la successiva produzione del prodotto finale e per la sua distribuzione sul mercato internazionale.

La realizzazione del prototipo, che di solito coincide con le fasi di concezione e preproduzione, richiede un investimento rilevante in termini di risorse da parte delle imprese e solitamente avviene in regime di autofinanziamento da parte delle imprese stesse, senza poter contare su apporti finanziari di editori e/o investitori, che possono intervenire nelle successive fasi della produzione. Altri paesi europei sono già intervenuti in questo senso: la Germania nel 2019 ha istituito il “Computerspieleförderung des Bundes”, un fondo finanziato con 50 milioni di euro; la Francia dal 2008 ha istituito il “Fonds d’aide au jeu vidéo”, investendo in media 4 milioni di euro su 40 progetti ogni anno. In Italia ad oggi non esiste alcuna misura di sostegno paragonabile.

Nel 2018, l’88% delle imprese italiane attive nel settore dei videogiochi dichiaravano di ricorrere a risorse proprie per finanziare lo sviluppo delle proprie opere. Ogni nuovo videogioco è destinato alla distribuzione diretta sul mercato internazionale, con effetti benefici diretti sulla bilancia commerciale del paese in cui l’impresa sviluppatrice è basata.. Il comma 14, pertanto, prevede l’istituzione presso il Ministero del cd. «First Playable Fund». Il nome riprende la definizione di “First Playable”, letteralmente “prima versione giocabile” di un videogioco, ossia il prototipo che tipicamente viene realizzato per essere valutato dagli investitori privati.

Il comma 15 specifica che il Fondo è finalizzato a sostenere le fasi di concezione e preproduzione dei videogames, necessarie alla realizzazione di prototipi, tramite l’erogazione di contributi a fondo perduto, riconosciuti nella misura del 50% delle spese ammissibili, e per un ammontare compreso dai 10.000 euro e 200.000 euro per singolo prototipo.

Il comma 16 specifica le spese ammissibili, includendo le voci di costo che incidono maggiormente per la realizzazione del prototipo, ovvero il personale dell’impresa, le commissioni esterne, le attrezzature hardware, le licenze software.

Il comma 17 specifica la destinazione del videogioco al pubblico, attraverso canali di distribuzione commerciale diretta, digitali e/o fisici; sono pertanto da ritenersi esclusi videogiochi sviluppati per committenti pubblici o privati, non destinati alla distribuzione commerciale. Il comma 18 specifica i requisiti di ammissione delle imprese. Il comma 19 prevede il termine entro il quale il prototipo ammesso al fondo dovrà essere sviluppato. il comma 20, infine, demanda ad un successivo decreto attuativo del MiSE la definizione delle modalità di presentazione delle domande, i criteri per la selezione delle stesse, le spese ammissibili, le modalità di erogazione del contributo, le modalità di verifica, controllo e rendicontazione delle spese ammissibili, le cause di decadenza e revoca. Le modalità di erogazione dei contributi dovranno essere definite sulla base di criteri di accessibilità e modalità semplificate di candidatura e selezione.

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