Startup e incentivi fiscali: attenzione a questi dettagli

Qual è il momento in cui si deve considerare la detrazione dell’investimento? E quando si opera attraverso un altro soggetto? Quando può decadere l’agevolazione? Due legali hanno letto per EconomyUp la Circolare dell’Agenzia delle Entrate sui vantaggi per privati e aziende

Pubblicato il 19 Giu 2014

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Con la Circolare 16/E dello scorso 11 giugno, l’Agenzia delle Entrate (qui potete leggere il testo integrale) ha fornito i primi chiarimenti riguardanti le modalità applicative degli incentivi fiscali a favore delle start up innovative previsti dall’art. 25 del DL 179/2012, come successivamente modificato dal DL 76/2013.

Tra gli incentivi commentati dalla Circolare vi è la detassazione degli investimenti nel capitale delle start up. L’agevolazione è garantita sia in caso di investimento diretto, sia mediante intermediari “qualificati”, ovvero fondi comuni, SICAV o altre società di capitali che investono almeno il 70% in quote o azioni di start up innovative. Non sono tuttavia agevolabili gli investimenti effettuati direttamente o indirettamente in start up già detenute per una percentuale superiore al 30%.

L’agevolazione ha effetto per gli investimenti effettuati al periodo di imposta 2015, anche se la possibilità di proroga al 2016 è già al vaglio della Commissione Europea per gli aiuti di Stato. La Circolare chiarisce che si deve considerare come momento di effettuazione dell’investimento la data di deposito nel registro delle imprese dell’atto costitutivo in caso di start up neo costituite, o della delibera di aumento di capitale sociale (o ancora dell’attestazione degli amministratori, se successiva), in caso di società già esistenti, anche se l’investimento avviene in via mediata. Inoltre, come già indicato dal Decreto attuativo, sono agevolabili solo i conferimenti in denaro in start up innovative o società “intermediarie”, o la sottoscrizione di quote di fondi comuni e di azioni di SICAV.

Nel dettaglio, i soggetti IRPEF (persone fisiche, enti non commerciali, imprenditori individuali, soggetti che producono redditi in forma associata) possono detrarre dall’imposta dovuta un ammontare pari al 19% degli investimenti effettuati nel capitale di una o più start up innovative, fino ad un massimo investimento complessivo di euro 500 mila. Per le start up a “vocazione sociale” o che sviluppano o commercializzano prodotti o servizi ad alto valore tecnologico in ambito energetico, la detrazione è incrementata al 25%.

Con riferimento ai soggetti IRES, è stabilita una deduzione dalla base imponibile IRES pari al 20% degli investimenti effettuati, fino ad un massimo di euro 1,8 milioni. La percentuale per le start up a vocazione sociale o attive nell’energy è aumentata al 27%.

La Circolare chiarisce che, al fine di beneficiare dell’agevolazione, l’investitore, in caso di investimento “mediato”, dovrà ottenere la certificazione della società intermediaria attestante la parte del conferimento iniziale che è stata investita in start up innovative, oltre che una certificazione, su richiesta dell’investitore, che attesti i requisiti di società intermediaria qualificata. Inoltre, la start up innovativa dovrà attestare che l’ammontare complessivo dei conferimenti in denaro in ciascun periodo di imposta non è stato superiore a 2,5 milioni di euro.

L’agevolazione decade se la partecipazione viene ceduta, anche parzialmente, prima che siano trascorsi 2 anni dall’acquisto. A tale riguardo la Circolare osserva che la decadenza ha effetto con riferimento all’intero investimento effettuato, anche se la cessione è solo parziale.

Tra le cause di decadenza è inclusa anche la perdita della qualifica di start up per il venir meno di uno dei requisiti previsti dalla legge, entro 2 anni dalla data del conferimento. Tuttavia, se la perdita della qualifica di start up innovativa avviene per il decorso dei 48 mesi previsti, la detrazione/deduzione rimane valida semprechè sia rispettato il vincolo di detenzione dei 2 anni.

In caso di decadenza dalle agevolazioni, la Circolare chiarisce che, nell’anno in cui si verifica la causa di decadenza, gli investitori dovranno incrementare l’imposta dovuta (se soggetti IRPEF) o la base imponibile (soggetti IRES) di un ammontare pari al beneficio ottenuto. Per i soli soggetti IRES, dovranno essere inoltre calcolati gli interessi legali.

* Carlotta Benigni e Antonio Tomassini sono avocati dello studio legale DLA Piper

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