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Software di startup: quando è necessario brevettarlo e perché



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Per le startup innovative il software è un asset intangibile da cui spesso dipendono la vita e le prospettive aziendali. In linea generale è tutelato tramite il diritto d’autore. Ma quando è necessario brevettarlo? Un approfondimento

Pubblicato il 26 feb 2024



SOFTWARE PER STARTUP
SOFTWARE PER STARTUP

Una costante preoccupazione di molte startup innovative riguarda la certezza e la portata della tutela apprestata al proprio software, un asset intangibile da cui spesso dipendono la vita e le prospettive aziendali. Occorre fare chiarezza sulla scorta della normativa italiana (L. 633/1941) nonché di quella sovranazionale (Accordo TRIPs e Direttiva Europea 91/250/CEE), così da dissipare i dubbi ed abbattere i falsi miti sulla materia.

Diritto d’autore o brevetto?

Contrariamente a quanto spesso ritenuto, in linea generale il software è tutelato tramite il diritto d’autore, alla stregua di ogni opera d’ingegno originale di carattere creativo.

Affinché, invece, un software possa godere della tutela brevettuale, è necessario che esso abbia la funzione di risolvere un problema tecnico e che sia caratterizzato da elementi tecnici che consentono di ottenere un effetto tecnico.

A tal proposito, lo European Patent Office (EPO) ha aggiunto che il software brevettabile è caratterizzato da “un ulteriore effetto tecnico che vada al di là della normale interazione fisica tra programma e computer”.

Alla luce di ciò, si può affermare a titolo esemplificativo che un software che si limiti a eseguire calcoli non è brevettabile, mentre un programma la cui funzione sia quella di comprimere un video, oppure di crittografare una comunicazione elettronica è certamente idoneo alla protezione tramite brevetto.

Il diritto d’autore protegge il software per come esso è scritto, quindi soltanto la sua forma (linguaggio di programmazione/linguaggio macchina). Così il programmatore vanta il diritto di uso esclusivo del programma, potendolo riprodurre, tradurre, adattare, trasformare, modificare e distribuire.

Tuttavia, non può impedire che altri soggetti sviluppino software con le medesime finalità e funzionalità.

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Software di startup: quando serve il brevetto e dove registrarlo

La tutela garantita dal brevetto è più intensa, in quanto ha ad oggetto l’idea “in sé”, in qualsiasi forma essa venga riprodotta, conferendo al titolare un diritto esclusivo sull’invenzione e impedendo ad altri di produrla o diffonderla senza autorizzazione.

I diritti d’autore sul software, al pari di un’opera letteraria, sorgono in via originaria con la mera creazione dello stesso, senza necessità di particolari adempimenti amministrativi (es. deposito). Se però si desidera avere certezza probatoria in ordine alla paternità e alla data di creazione del programma, sarà utile registrarlo presso la SIAE: in questo modo l’evidenza del plagio sarà automatica e la richiesta risarcitoria verso il contraffattore più agevole.

Per fare valere i diritti brevettuali sul software, invece, è necessario che il brevetto sia formalmente depositato presso l’EPO, altrimenti non sarà al riparo da eventuali plagi.

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