Nel Decreto Cura Italia è stata accolta anche la richiesta di dare un vantaggio fiscale a chi sta facendo e farà donazioni per combattere la pandemia coronavirus. Una scelta che sempre più spesso si manifesta attraverso le piattaforme di crowdfunding
Decreto Cura Italia, che cosa prevede per le donazioni di persone fisiche e imprese
Con specifico riguardo alla situazione di emergenza sanitaria che stiamo vivendo, l’articolo 66 del decreto stabilisce che:
♦ Per le erogazioni liberali in denaro ed in natura, effettuate nell’anno 2020 dalle persone fisiche e dagli enti non commerciali, in favore dello Stato, delle Regioni, degli enti locali territoriali, di enti o istituzioni pubbliche, di fondazioni ed associazioni legalmente riconosciute senza scopo di lucro, finalizzate a finanziare gli interventi in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 spetta una detrazione dall’imposta lorda ai fini dell’imposta sul reddito pari al 30% per un importo non superiore a 30.000 euro
♦ Per le erogazioni liberali (in denaro od in natura) a sostegno delle misure di contrasto all’emergenza epidemiologica da COVID-19 effettuate da soggetti titolari di reddito d’impresa si applica l’articolo 27 della Legge 13 maggio 1999, n. 133, redatta per le popolazioni colpite da eventi di calamità pubblica o da altri eventi straordinari e che dispone la deducibilità dal reddito d’impresa ai fini delle relative imposte. Ai fini dell’imposta regionale sulle attività produttive, le suddette erogazioni liberali sono deducibili nell’esercizio in cui avviene il versamento.
Ai fini della valorizzazione delle erogazioni in natura di cui sopra si applicano – in quanto compatibili – le disposizioni di cui agli articoli 3 e 4 del decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali del 28 novembre 2019, che riguardano la quantificazione del valore del bene e la documentazione necessaria ai fini dell’esenzione.
Se, quindi, per le persone fisiche viene confermata la disciplina fiscale vigente per le donazioni effettuate a qualsiasi scopo, per le persone giuridiche sembra essere confermato il principio di piena deducibilità delle erogazioni liberali effettuate.
Donazioni contro il coronavirus, la piattaforma scelta dai Ferragnez
Siamo un popolo che nei decenni è stato messo a dura prova da terremoti e sciagure e è chiamato ora a supportare settori, in particolare quello sanitario, vittima di diversi tagli; non deve perciò sorprendere se la macchina della solidarietà sia partita da subito con accorati appelli.
Sono già state annunciate donazioni generose da parte di privati ed enti finanziari agli ospedali Sacco di Milano e Spallanzani di Roma, catene di supermercati consegnano ad anziani gratuitamente, altre iniziative sono da giorni attive a favore di Enti di ricerca, categorie protette, associazioni di volontariato, in generale di tutti gli operatori che non possono fermarsi in questo contesto.
Ma quello che mi ha colpita maggiormente è l’appello dei Ferragnez, ossia di Fedez e Chiara Ferragni che sul loro account Instagram hanno lanciato una raccolta fondi per l’ospedale San Raffaele di Milano.
Intendiamoci, non sono rimasta impressionata dal gesto in sé, ma dalle conseguenze di quel gesto: la platea dei potenziali elargitori, grazie alla visibilità del duo, è enorme, tuttavia i Ferragnez non avevano inizialmente lo strumento con cui veicolare le donazioni. Serviva, infatti, una piattaforma attraverso cui far confluire le offerte e che desse certezza alla transazione, fugando qualsiasi sospetto su qualche fine di lucro.
La piattaforma in questione è stata individuata in gofundme, conosciuta fra gli addetti ai lavori per essere la più grande piattaforma mondiale per la raccolta fondi, controllata dalla capogruppo americana GoFundMe Inc.
Crowdfunding: le migliori piattaforme per investire in Italia
Alle origini del crowdfunding: definizione e caratteristiche
Del resto, il crowdfunding nasce proprio negli Stati Uniti, in particolare il primissimo evento fu proprio una raccolta fondi organizzata a New York nel 1884 da Joseph Pulitzer che promise di stampare sul suo giornale i nomi di tutti coloro che avrebbero donato somme necessarie alla realizzazione di un piedistallo per consentire l’innalzamento della Statua della Libertà. La statua venne inaugurata due anni dopo, grazie al supporto di 120.000 donatori diversi, 80% dei quali aveva donato meno di un dollaro.
Vediamo in dettaglio cosa è il crowdfunding. Letteralmente “crowdfunding” significa “finanziamento della folla”: si tratta infatti di una raccolta fondi di tipo collettivo – realizzata utilizzando portali online – attraverso il quale una “folla” elargisce contribuzioni di diversa entità al fine di favorire lo sviluppo di un progetto o di una iniziativa, spesso prescindendo da un ritorno economico.
In altre parole, un progetto (di qualsiasi tipo: imprenditoriale o con valenza sociale ad esempio) viene proposto via web ad una platea indeterminata per raccogliere risorse finanziarie.
L’idea è quindi quella di sollecitare il pubblico (“crowd”) invece di investitori specializzati od istituzionali spezzettando l’investimento in moltissime quote di valore unitario molto basso.
Ciò premesso, possiamo quindi individuare le tre caratteristiche del crowdfunding:
- Utilizzo di internet per raggiungere la più ampia platea di potenziali investitori;
- La dimensione unitaria spesso molto modesta dei finanziamenti;
- La massa rilevante degli investitori.
In definitiva il successo di questo sistema di finanziamento risiede nel fatto che per l’investitore privato il target da raggiungere non rappresenta un problema dal momento che spesso il suo investimento è esiguo e non pregiudica le sue finanze. La partecipazione al progetto è la vera ricompensa, la volontà di essere coinvolto nella realizzazione di un programma dal quale potrà eventualmente trarre dei benefici non necessariamente pecuniari.
Le quattro tipologie classiche del crowdfunding
Poiché il fenomeno del crowdfunding è prevalentemente di origine americana, segue un sistema casistico.
Le tipologie “classiche” sono quattro e si basano su ciò che l’investitore riceve “in cambio” del suo contributo.
Se non vi è alcun ritorno per l’investitore, né economico, né in beni o servizi, ma solo un riconoscimento morale, si tratta di crowdfundig donation-based. È questo il caso della raccolta dei Ferragnez, la donazione viene fatta a soli fini sociali.
Qualora il modello preveda l’erogazione di piccole ricompense ai finanziatori (ad esempio un bene, ovvero uno sconto per l’acquisto di un bene), spesso però senza che sia prevista la restituzione di denaro, si parla di crowdfunding reward-based.
Nel caso in cui si acquisti un micro credito, quindi l’investitore ottenga una remunerazione per il capitale prestato, rientriamo nella categoria del lending crowdfunding.
Infine, se il crowdfunding è finalizzato alla raccolta di capitale di rischio, ossia il finanziatore diventa socio della società che promuove il proprio progetto attraverso il portale perché riceve quote del suo capitale, la disciplina è quella dell’equity based.
L’unica tipologia che è stata espressamente regolata dalla normativa italiana è quest’ultima.
Accanto a questi modelli “classici” si sono poi sviluppati nuovi modelli di crowdfunding come il civic, il corporato, il do-it-your-self, etc.
Donazioni e crowdfunding, la disciplina civilista e fiscale
Soffermiamoci ora sul caso di specie: il crowdfunding donation based è un modello di donazione in cui si devolve altruisticamente il proprio denaro a sostegno di una causa specifica non ricevendo in cambio alcuna ricompensa se non meramente simbolica.
Da un punto di vista legale la donazione è un atto liberale, espressione della volontà di dare il proprio contributo per realizzare un progetto avente finalità per lo più culturale, sociale, assistenziale etc; la disciplina civilistica delle donazioni è regolata dai capi I,II,III e IV libro II del codice civile, art, 769 e segg.
In particolare, l’articolo 769 c.civ. recita: “la donazione è il contratto con il quale, per spirito di liberalità, una parte arricchisce l’altra, disponendo a favore di questa di un suo diritto o assumendo verso la stessa una obbligazione”.
Occorre aggiungere che la legislazione civile distingue tra donazione di modico valore e non. La prima ipotesi è disciplinata dall’articolo 783 c.civ. che ne riconosce la validità anche in assenza di un atto pubblico stipulato da un notaio in presenza di due testimoni. L’articolo recita che “la modicità deve essere valutata anche in rapporto alle condizioni economiche del donante”. In altre parole, una donazione si definisce di modico valore quando non incide in maniera significativa sul patrimonio del donatore. Al contrario, per tutte le donazioni non di modico valore è sempre necessario recarsi dal notaio, pena la nullità dell’atto liberale stesso.
Sotto il profilo tributario possiamo affermare – con riguardo alla imposizione indiretta – che la donazione non rientra nel campo di applicazione dell’IVA in quanto non è prevista una ricompensa; questo principio è espresso dalle linee guida dettate dalla Value Added Tax Commitee della Commissione Europea nel 2015.
Per quanto attiene, invece, l’imposizione diretta, l’agevolazione dipende dalla natura dell’ente a cui si eroga il denaro. Infatti, le donazioni verso le Onlus (organizzazioni non lucrative di utilità sociale) beneficiano di una percentuale di deducibilità dal reddito imponibile superiore a quelle ad esempio delle associazioni sportive o culturali.
Con riguardo a chi effettua l’erogazione possiamo distinguere tra persone fisiche e persone giuridiche; per la prima categoria si può optare sulla detrazione o sulla deduzione.
L’articolo 83 del Decreto Legislativo n. 117 del 3 luglio 2017 stabilisce che “dall’imposta lorda sul reddito delle persone fisiche si detrae un importo pari al 30% degli oneri sostenuti dal contribuente per le erogazioni liberali in denaro od in natura a favore di enti del terzo settore non commerciali per un importo complessivo in ciascun periodo d’imposta non superiore a 30.000 euro. L’importo di cui al precedente periodo è elevato al 35% degli oneri sostenuti dal contribuente qualora l’erogazione liberale in denaro sia a favore di organizzazioni di volontariato”. Con riguardo alla detraibilità invece, il comma 2 aggiunge che le liberalità in denaro o in natura erogate a favore degli enti non commerciali (di cui all’articolo 79, comma 5) effettuate da persone fisiche, enti e società sono deducibili dal reddito complessivo netto del soggetto erogatore nel limite del 10% del reddito complessivo dichiarato. Qualora la deduzione sia di ammontare superiore al reddito complessivo dichiarato, diminuito di tutte le deduzioni, l’eccedenza può essere calcolata in aumento dell’importo deducibile dal reddito complessivo dei periodi d’imposta successivi e non oltre il quarto, fino a concorrenza del suo ammontare.
Per le persone giuridiche è ammessa la sola deduzione dall’imposta, nel limite del 10% del reddito complessivo dichiarato o comunque nella misura massima di 70.000 euro annui.
In tutti i casi la condizione necessaria è che, per i versamenti in denaro, gli stessi siano eseguiti tramite banche o uffici postali o altri mezzi di pagamento individuati dalla legge, per far sì che si possano tracciare.
La nuova norma sulle erogazioni liberali per l’emergenza COVID-19, come visto, conferma l’orientamento sulle persone fisiche e estende il vantaggio per le imprese.