Incentivi

Fisco & startup, se gli aiuti generano costi

L’Agenzia delle Entrate conferma la sua linea restrittiva: è detraibile sono l’investimento fatto in occasione di un aumento di capitale. L’obiettivo è rafforzare lo stato patrimoniale, ma per dare il beneficio all’investitore si finisce per gravare la startup dei costi dell’operazione straordinaria

Pubblicato il 26 Giu 2014

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Dopo aver creato un disallineamento a livello legislativo tra quanto previsto dall’art.29 del Decreto Crescita 2.0 e quanto, invece, specificato nel decreto interministeriale del 30 gennaio 2014, attuativo delle agevolazioni fiscali riconosciute dall’art.29 del Decreto Crescita 2.0 stesso, l’Agenzia delle entrate in luogo di ricomporre, mantiene una linea restrittiva. In particolare, in tema di applicazione delle agevolazioni tributarie in favore delle imprese startup innovative, con la recente risposta all’interrogazione parlamentare del 18 giugno 2014, n.5-03007, l’Amministrazione finanziaria ha ribadito la posizione espressa, pochi giorni prima, nella Circolare 11 giugno 2014, n.16/E, chiarendo che i conferimenti degli investitori iscritti nelle voci di “riserva” del patrimonio netto della società possono beneficiare delle agevolazioni per le startup innovative soltanto nel caso in cui tali somme vengano imputate, dalla startup, ad aumento del capitale sociale, e/o della riserva da sovrapprezzo. Il “mero” versamento effettuato dagli investitori in conto capitale ed affluito in una apposita riserva (differente dalle voci sopra richiamate), secondo l’Agenzia delle entrate, non può, invece, essere considerato tra le operazioni di investimento agevolabili.

Infatti, l’art.4 del decreto attuativo ha disposto che le agevolazioni di natura tributaria si applicano ai conferimenti in denaro iscritti alla voce del capitale sociale e della riserva da sovrapprezzo di azioni o quote delle startup innovative o delle società di capitali che investono prevalentemente in startup innovative, anche in seguito alla conversione di obbligazioni convertibili in azioni o quote di nuova emissione, nonché agli investimenti in quote di OICR. Viene, inoltre, precisato che si considerano conferimenti in denaro anche la compensazione dei crediti in sede di sottoscrizione di aumenti di capitale.

Da come è stato formulato l’art.4 del decreto attuativo – e da quanto chiarito dagli ultimi interventi dell’Amministrazione finanziaria – l’agevolazione fiscale è correlata ai conferimenti in denaro effettuati sia in sede di costituzione della startup innovativa, sia in sede di aumento del capitale sociale (in caso di startup già costituite). Sul punto, l’Agenzia delle entrate con la Circolare n.16/E cit. ha chiarito che, in caso di investimento indiretto, sono agevolati i conferimenti in denaro che determinano una effettiva capitalizzazione anche della società intermediaria.

Qualora le startup innovative, nelle more della pubblicazione del decreto attuativo, abbiano iscritto le somme ricevute dagli investitori in altre riserve patrimoniali, le stesse devono procedere ad aumentare il capitale sociale mediante imputazione di tale riserve entro il 31 dicembre 2014, al fine di consentire al soggetto conferente di poter beneficiare dell’agevolazione sulle somme conferite. In caso di sottoscrizioni di aumenti di capitale, l’investimento si considera effettuato alla data del deposito per l’inscrizione nel registro imprese della delibera di aumento del capitale sociale della startup innovativa, ovvero – se successiva – alla data in cui viene depositata per l’iscrizione nel registro delle imprese l’attestazione da parte degli amministratori dell’avvenuto aumento del capitale sociale ai sensi dell’art.2444 del codice civile per le società per azioni e dell’art.2481-bis, ultimo comma, per le società a responsabilità limitata.

Ratio della disciplina è quella di recare un rafforzamento patrimoniale alla startup innovativa. Tuttavia, l’impostazione data sembra avere una portata “timida” rispetto all’effetto delle previsioni normative. La circostanza per cui sia necessario un contesto di “aumento di capitale” per poter beneficiare dell’agevolazione, invece che considerare qualsiasi incremento del patrimonio netto, lascia intendere che il legislatore abbia voluto stringere sulle opportunità, con la conseguenza che la startup è gravata, per ogni beneficio fiscale concesso sull’investitore, di costi per le operazioni di aumento di capitale. A titolo esemplificativo, e giusto per far capire gli effetti, si consideri che non assumono rilievo ai fini dell’agevolazione gli apporti derivanti da versamenti in denaro a fondo perduto che non comportano obblighi di restituzione, la rinuncia incondizionata dei soci al diritto di restituzione dei crediti vantati nei riguardi della società.

Il costo occulto, e ciò che sembra non aver tenuto in considerazione il legislatore, è che nella dinamica della startup forse è più efficiente avere un cospicuo patrimonio netto, piuttosto che un ingente capitale sociale. Le dinamiche dei primi anni di vita della società innovativa, infatti, spesso sono accompagnati dall’assenza di utili e dalla presenza, anzi, di perdite per la copertura delle quali è contabilmente più efficiente avere a disposizione delle riserve di patrimonio netto piuttosto che un capitale sociale da dover, se del caso, abbattere. Forse l’esigenza di certezza legata all’ingresso di nuove risorse da parte dell’investitore è stata garantita dal legislatore mediante una procedura, quella della costituzione o dell’aumento di capitale, dove interviene anche un pubblico ufficiale (il notaio). Tuttavia, poiché la normativa delle startup innovative è così permeata di autocertificazioni e dichiarazioni da parte dei soggetti coinvolti, forse ci si poteva spingere a lasciare le maglie più larghe parlando di incrementi del patrimonio netto, “liberalizzando” la fase di utilizzo dell’agevolazione fiscale, giusta sanzioni, poi, in caso di non corretto comportamento da parte dei soggetti interessati.

* Flavio Notari è Dottore Commercialista e Revisore Legale in Legalitax Studio Legale e Tributario, co-fondatore BAIA Italia,

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