28° regime, c’è una bozza di regolamento. L’unificazione delle regole per startup e scaleup all’interno dell’Unione Europea passa dalle buone intenzioni alla verifica del percorso legislativo comunitario: il 18 marzo dovrebbe andare in Parlamento per la delibera. È il primo punto d’arrivo di un percorso avviato da tempo, che ha vito al lavoro un Think tank dedicato e una consultazione a livello europeo.
Una bozza importante perché dice molto su quanto è stato fatto e quanto resta da fare: il 28° al momento consiste in 107 articoli per definire una nuova forma societaria armonizzata e un impianto pensato per rendere più semplice fare impresa innovativa nel mercato unico. Non mancano i nodi da sciogliere e le criticità, dal ruolo dei notai alle opzioni ancora non sciolte su insolvenza e stock option. Con una questione generale: il 28° Regime, che dovrebbe essere una semplificazione, si presenta al momento come un ricco apparato di nuove norme.
Il documento si intitola Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council on the 28th regime corporate legal framework – “EU Inc.” (qui puoi leggere la versione integrale) e contiene una vera bozza legislativa, con 107 articoli, un allegato finale sul contenuto minimo dello statuto e un impianto normativo molto più avanzato rispetto ai materiali preparatori circolati nei mesi scorsi.
Allo stesso tempo, però, il documento mostra in modo evidente che siamo ancora in una fase pre-decisionale: l’Explanatory Memorandum è ancora vuoto, con la dicitura “To follow”, e gli ultimi articoli, compresi quelli sulle sanzioni e sull’entrata in vigore, risultano ancora da completare. In altre parole: il cantiere è aperto, ma il progetto ormai è nero su bianco.
Da questo draft può nascere una riforma capace di cambiare davvero il modo in cui si fa impresa innovativa in Europa. Oppure può uscire un testo più prudente, corretto, ammorbidito, meno dirompente. La buona notizia è che la direzione ormai è tracciata. La cattiva è che, come spesso accade a Bruxelles, il tratto finale del percorso sarà quello più esposto ai compromessi.
Vediamo che cosa c’è nei 107 articoli che dovrebbe istituire il 28° regime.
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28° Regime, che cosa c’è nei 107 articoli della bozza di regolamento
ll cuore politico della proposta è contenuto già nei primi articoli. La Commissione collega esplicitamente il 28° regime al Competitiveness Compass, alla strategia sul mercato unico e alla strategia europea per startup e scaleup. L’obiettivo è chiaro: ridurre la frammentazione prodotta dai 27 sistemi nazionali di diritto societario e offrire un quadro armonizzato che renda più facile per le imprese, soprattutto quelle innovative, costituirsi, raccogliere capitale, operare oltreconfine e chiudere eventuali procedure di liquidazione o insolvenza in modo più rapido e meno costoso.
Non è un dettaglio: il testo dice che la nuova cornice del 28° Regime dovrebbe coprire il ciclo di vita completo della società, inclusi liquidazione e insolvenza. E lo fa scegliendo lo strumento più forte disponibile, cioè un regolamento fondato sull’articolo 114 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea, quindi una norma destinata a essere direttamente applicabile negli Stati membri, pur introducendo una nuova forma societaria armonizzata nei rispettivi ordinamenti nazionali.
Una vera architettura societaria europea
Il primo elemento davvero positivo del draft del 28° Regime è proprio questo: Bruxelles non si limita più a evocare un generico “set unico di regole”, ma prova a costruire una vera architettura societaria europea, chiamata EU Inc. L’articolo 1 elenca gli obiettivi della proposta: creare una nuova forma di società a responsabilità limitata europea, rimuovere gli ostacoli agli investimenti, istituire una EU central interface basata sul sistema BRIS, ridurre gli oneri amministrativi lungo tutto il ciclo di vita dell’impresa e armonizzare alcuni aspetti delle procedure di insolvenza. L’articolo 3 definisce poi la natura di questa nuova forma: responsabilità limitata per i soci, personalità giuridica al momento della registrazione, possibilità di essere costituita da una o più persone fisiche o giuridiche, creazione ex novo oppure tramite operazioni domestiche o cross-border. È, in sostanza, il tentativo più avanzato fin qui visto di dare all’Europa una società pensata nativamente per il mercato unico.
Un regime per startup e scaleup ma non solo
C’è poi un secondo aspetto molto rilevante, che riguarda il target della riforma del 28° Regime. Il testo dice con chiarezza che il regime risponde in particolare ai bisogni di startup e scaleup, ma viene giuridicamente aperto a tutti i founder e a tutte le imprese che ritengano questa forma adatta al proprio modello di business. È una scelta interessante, perché prova a tenere insieme due esigenze diverse: da un lato dare una risposta all’ecosistema dell’innovazione, dall’altro evitare di costruire una disciplina troppo stretta o “di nicchia”. La Commissione, in pratica, immagina un veicolo che parla la lingua di startup e venture capital, ma che può essere utilizzato anche oltre quel perimetro. È una scelta politicamente comprensibile, ma anche una delle prime aree in cui si vedono le tensioni del testo.
Costituzione delle società digital-only
Il draft, infatti, è molto forte dove traduce in norme concrete ciò che per anni founder e investitori hanno chiesto all’Europa. La parola chiave è digital-only. L’articolo 10 stabilisce che tutte le procedure comprese nel regolamento possono essere svolte esclusivamente online, senza necessità di presenza fisica. La comunicazione tra società e soci è digitale per default, così come quella con i creditori e con altri soggetti privati, salvo diversa scelta statutaria o accordi specifici.
La Commissione costruisce inoltre una EU central interface, cioè una piattaforma europea basata su BRIS (Business Register Interconnesion System), che dovrebbe permettere la registrazione e il filing delle EU Inc. senza doversi orientare tra 27 procedure diverse. L’articolo 16 introduce perfino una procedura fast-track: se si usa il modulo armonizzato e il template europeo dello statuto, la registrazione e il controllo preventivo dovrebbero chiudersi entro 48 ore e con un costo massimo di 100 euro. È forse il passaggio più ambizioso dell’intero impianto, perché affronta in modo diretto uno dei veri costi occulti del fare impresa in Europa: tempi lunghi, frammentazione amministrativa, duplicazioni documentali.
Le novità per la finanza d’impresa
Non meno importante è l’altro grande asse della proposta: la finanza d’impresa. Qui il draft mostra di conoscere davvero i problemi delle startup europee. Le azioni della EU Inc., salvo diversa previsione statutaria, possono essere senza valore nominale; la società non è obbligata ad avere un capitale minimo, che può restare anche a zero euro per tutta la vita della società; i conferimenti possono assumere forme flessibili; i nuovi aumenti di capitale possono essere deliberati anche con ampi poteri al board; i diritti di prelazione possono essere modificati o esclusi; gli strumenti convertibili, i warrant e gli altri strumenti che danno diritto a nuove azioni sono esplicitamente contemplati.
Il testo fa anche riferimento, nei considerando, a SAFE e KISS, cioè esattamente gli strumenti di early-stage financing che finora l’Europa ha faticato a inquadrare in modo omogeneo. In più, sono consentite classi multiple di azioni, con diritti economici e di voto differenziati. Per un ecosistema abituato a scontrarsi con regole rigide, nominal value, formalismi e diffidenze verso gli strumenti venture-friendly, questo è un salto culturale notevole.
Un piano europeo di stock option (tassate una sola volta)
Ancora più interessante, dal punto di vista di chi guarda alla capacità dell’Europa di attrarre talenti, è il capitolo dedicato all’EU-ESOP, cioè un piano europeo di employee stock ownership. Gli articoli 78 e 79 prevedono che la società possa emettere warrant per amministratori e dipendenti, anche delle controllate, con un periodo minimo di vesting di 24 mesi.
La parte più innovativa è fiscale: il testo prevede che il reddito derivante da questi warrant sia tassato una sola volta, al momento della cessione delle azioni ottenute, e non in fasi precedenti come grant, vesting o esercizio.
È un tentativo evidente di affrontare uno dei punti deboli cronici dell’Europa nella competizione per il talento: la scarsa semplicità e prevedibilità dei piani di incentivazione in equity. Però anche qui la bozza mostra che il lavoro non è finito: il testo contiene ancora opzioni aperte e una parte tra parentesi che limiterebbe il regime fiscale agevolato alle startup e scaleup definite da una futura Raccomandazione della Commissione da adottare in parallelo. Insomma, la direzione è giusta, ma il cantiere è ancora a vista.
Mai più richieste multiple delle stesse informazioni
Molto forte è anche il pezzo dedicato al once-only principle. Il regolamento prova a ridurre uno dei mali antichi dell’amministrazione europea: chiedere più volte la stessa informazione a soggetti diversi. Gli articoli 20, 28 e 39 prevedono che i dati della società, inclusi EUID, TIN, VAT number, registrazione della beneficial ownership e informazioni per autorità fiscali e previdenziali, vengano trasmessi automaticamente dal registro delle imprese competente alle altre autorità. La società non dovrebbe più dover ripresentare le stesse informazioni in più sedi. È una scelta apparentemente tecnica, ma in realtà molto politica: significa provare a costruire un’infrastruttura amministrativa europea capace di funzionare come una sola macchina, non come una somma di sportelli nazionali.
Chiusura delle società, c’è anche una fast-track
Anche sul versante della chiusura della società il documento è più maturo di molti interventi europei del passato. Gli articoli da 80 a 87 disciplinano la dissoluzione, la nullità e soprattutto una fast-track liquidation per le società solventi, che può scattare se l’impresa ha cessato l’attività, non ha asset economicamente utilizzabili, non ha debiti o ha ottenuto il consenso dei creditori e non ha contenziosi pendenti. Il meccanismo è interamente digitale, con opposizione dei creditori entro 30 giorni e tempi stretti anche per la tax clearance.
È la traduzione in norma di un principio spesso evocato ma raramente praticato: ridurre il costo del fallimento e della chiusura è parte integrante di un ecosistema dell’innovazione sano. In Europa si parla da anni della necessità di non punire troppo il fallimento. Qui quella logica entra finalmente dentro una proposta articolata.
I limiti e le contraddizioni del 28° Regime
Ma proprio perché la bozza del 28° Regime è ormai realtà, è anche possibile vederne con precisione i limiti e le contraddizioni.
Il ruolo dei notai
La prima criticità, molto concreta, riguarda il ruolo dei notai e degli altri soggetti di controllo preventivo. Il testo non li elimina affatto. Anzi, li mantiene esplicitamente nell’architettura della EU Inc. L’articolo 14 stabilisce che lo statuto, sia in fase di costituzione sia in caso di modifica, sia soggetto a un controllo preventivo amministrativo, giudiziario o notarile, o a una combinazione di questi strumenti. Il considerando 15 spiega anche perché: prevenire abusi, frodi, società di comodo, evasione fiscale e riciclaggio.
È un punto decisivo. Perché da una parte la Commissione costruisce una società europea digital-only, con procedura fast-track e statuti standardizzati; dall’altra non rompe davvero con la logica dell’intermediazione preventiva. Certo, il testo specifica che la presenza fisica può essere richiesta solo in circostanze eccezionali e caso per caso, quando ci siano dubbi su identità, capacità o poteri di rappresentanza. Ma il presidio notarile o assimilabile resta dentro il sistema. Per alcuni ordinamenti è una garanzia, per altri è il segnale che l’Europa non ha voluto fino in fondo una discontinuità radicale.
Le opzioni aperte sull’insolvenza
La seconda criticità è che la proposta, pur già strutturata, non è ancora del tutto chiusa. Nel testo ci sono ancora opzioni aperte e parti da definire. Il capitolo sull’insolvenza, per esempio, presenta due alternative: una procedura semplificata per le microimprese oppure, in alternativa, per startup e scaleup innovative. Le due opzioni convivono nel documento.
Ciò significa che su un punto centrale la Commissione, almeno nella bozza allegata, non ha ancora deciso. Lo stesso vale per altri rinvii: la definizione di startup e scaleup innovative dipende da una Raccomandazione separata “to be adopted in parallel”; l’articolo sulle sanzioni è ancora “to be added”; l’entrata in vigore pure. Questa incompiutezza non sminuisce il valore del draft, ma ricorda che siamo ancora in una fase di assestamento politico e tecnico.
Gli spazi lasciati al diritto nazionale
C’è poi un terzo nodo, più sottile ma importante: la promessa di armonizzazione resta molto alta, ma il regolamento continua a lasciare spazi significativi al diritto nazionale. L’articolo 4 dice che la EU Inc. è regolata da questo regolamento e dal proprio statuto, ma che tutto ciò che non è coperto dall’uno o dall’altro ricade sotto il diritto nazionale applicabile alla forma societaria nazionale rilevante nello Stato di registrazione. Anche l’articolo 105 rinvia al diritto contabile nazionale. Il sistema, dunque, è certamente più armonizzato di oggi, ma non interamente autonomo. La EU Inc. non nasce come un corpo totalmente separato dai regimi nazionali: si innesta su di essi. È un compromesso forse inevitabile, ma che potrebbe produrre margini di divergenza applicativa proprio nei punti che il regolamento non disciplina espressamente.
Un perimetro troppo che incontrerà resistenze
Un altro punto sensibile è quello del perimetro materiale. Il draft vuole coprire moltissimo: costituzione, governance, investimenti, trasferimento quote, mercati, stock option, filiali transfrontaliere, chiusura, insolvenza. Questa ampiezza è un pregio, ma anche un rischio. Più cresce il perimetro, più aumenta la probabilità di resistenze politiche, richieste di carve-out, pressioni nazionali e rallentamenti nell’iter. Non a caso il documento cerca di blindare alcune libertà fondamentali ma, su altri terreni, resta più prudente. È una bozza coraggiosa, ma non ancora una rottura definitiva.
Che cosa dice questa bozza sul futuro dell’innovazione in Europa?
Resta allora la domanda decisiva: che cosa dice davvero questa bozza sul futuro dell’Europa dell’innovazione? Dice, prima di tutto, che la Commissione ha finalmente deciso di prendere sul serio il fatto che il mercato unico, per startup e scaleup, oggi non è ancora davvero unico. Dice che non basta mettere soldi nei fondi o annunciare strategie: servono anche società più semplici da creare, strutture di capitale più flessibili, procedure online, registri interoperabili, strumenti di equity per attrarre talenti, regole di uscita meno punitive. E dice anche che Bruxelles, almeno in questo testo, ha recepito in maniera molto più concreta di quanto avvenuto in passato le richieste dell’ecosistema europeo dell’innovazione.
Ma dice pure un’altra cosa: il compromesso europeo continua a pesare. Il ruolo dei notai non sparisce. Il rapporto con i diritti nazionali resta forte. Alcune scelte fondamentali non sono ancora state chiuse. La EU Inc. disegnata in questa bozza è, senza dubbio, il progetto più avanzato mai scritto finora per dare una forma societaria davvero europea alle imprese innovative. Ma non è ancora la versione finale di quella promessa.

















