Legge di stabilità

Sconti fiscali per startup? Sì, ma quanta confusione…

In questi giorni sono circolate notizie sul taglio dell’aliquota per le startup dal 10% al 5%. Ma in Italia questa aliquota non esiste. Si è scritto anche di riduzioni al 5% di imposta per le neo imprese. Che però sono società di capitali e versano l’aliquota Ires al 27,5%. Ecco una lettura più precisa dei dati in circolazione

Pubblicato il 22 Ott 2015

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La legge di stabilità 2016 (o presunta tale, visto che si attende ancora il testo ufficiale, che arriverà probabilmente in queste ore) prevederà diverse modifiche, molte delle quali rivolte al mondo delle partite iva. Il premier Matteo Renzi lo ha soprannominato “il Jobs act dei lavoratori autonomi”, sottolineando la centralità dei lavoratori autonomi nelle modifiche che vengono apportate dalla legge.

Come professionista che opera quotidianamente a tu per tu con le partite iva, le premesse (e promesse) di riduzioni fiscali sono sicuramente sempre di ottimo auspicio, per cui come di consueto dopo l’annuncio della legge e dei punti salienti ho iniziato a raccogliere informazioni in rete sulle maggiori testate.

Come è possibile verificare ancora adesso cercando su Google, la maggior parte degli articoli in merito alle modifiche introdotte dalla legge di stabilità 2016 per le partite iva riporta titoli (e argomenti) abbastanza fuorvianti e confusi, tanto da farmi inizialmente dubitare delle mie stesse conoscenze professionali. In particolare, quello che salta subito all’occhio è la presunta riduzione dell’aliquota dal 10% al 5%, il più delle volte senza riportare di che aliquota e che regime fiscale si tratta.

La cosa strana è che allo stato attuale non esiste alcuna aliquota fiscale del 10% in Italia, se non l’aliquota IVA che però non è assolutamente collegata alla legge di stabilità.

Ma andiamo con ordine, cercando di orientarci tra tutti gli articoli letti in questi ultimi giorni e di sciogliere alcuni nodi in materia.

1) Riduzione dell’aliquota dal 10% al 5% per i primi 5 anni
Partiamo da una premessa: attualmente esistono 3 regimi fiscali in Italia per ditte individuali, ovvero il regime dei minimi, il regime forfettario ed il regime semplificato. Il regime dei minimi dovrebbe cessare di esistere dal 2016 (il famoso regime con imposta al 5%); il regime forfettario è il nuovo regime agevolato “naturale” e prevede aliquota al 15%; il regime semplificato è il “classico” regime per le ditte individuali, che prevede l’applicazione dell’IVA, IRPEF, IRAP alle aliquote ordinarie. Come è facile notare, non esiste alcuna aliquota al 10%. Ma allora da dove deriva la notizia?

Andiamo a leggere insieme la bozza della legge di stabilità, che riporta: “al comma 65 (dell’articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, che ha introdotto il regime forfettario) le parole “e per i due successivi, il reddito determinato ai sensi del comma 64 è ridotto di un terzo” sono sostituite dalle seguenti “e per i quattro successivi, l’aliquota di cui al comma 64 è stabilita nella misura del 5 per cento”;

Di rimando, il comma 64 della citata legge, nelle parti riprese sopra recita:…”Sul reddito imponibile si applica un’imposta sostitutiva dell’imposta sui redditi, delle addizionali regionali e comunali e dell’imposta regionale sulle attività produttive di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997,n. 446, pari al 15 per cento

Ed inoltre poi specifica al comma 65: “Al fine di favorire l’avvio di nuove attività, per il periodo d’imposta in cui l’attività è iniziata e per i due successivi, il reddito determinato ai sensi del comma 64 è ridotto di un terzo….”

Soffermiamoci sull’ultimo grassetto: ad essere ridotto di un terzo nei primi 3 anni è il reddito, non l’aliquota, cosa significa?

Reddito = 10.000 euro abbattuto di 1/3 (3.000 euro) = 7.000 euro su cui calcolare il 15% di imposta (2100 euro).

Quello che viene abbattuto è quindi il reddito, non l’aliquota fiscale (15% meno 1/3 = 10%), che è presumibilmente la variante riportata frettolosamente dalla maggior parte delle testate.

Adesso quindi l’aliquota sarà definitivamente ridotta al 5% per i primi 5 anni, ma dal precedente 15%, non dal 10%.

Per approfondimenti qui il link all’Agenzia delle Entrate

2) Aliquota ridotta per “Startup”

Molte testate hanno parlato di riduzioni al 5% di imposta per startup. Alcuni clienti mi hanno prontamente contattato prontamente per avviare una società visto che per le startup l’aliquota era stata abbassata a tal punto. Visto che nella terminologia fiscale/burocratica la locuzione “startup” non definisce generalmente attività in fase di avvio ma startup innovative, ciò può creare facilmente confusione.

A tal proposito preciso che le startup innovative (iscritte nella sezione speciale del Registro Imprese) sono società di capitali, e l’aliquota IRES è al 27,5% (anche se la legge stabilità potrebbe abbassarla al 24,5%), mentre la riduzione del carico fiscale è stata proposta per le ditte individuali.

3) Prorogato il regime dei minimi/aliquota al 5% per il regime dei minimi

Molti articoli riportano l’introduzione o proroga di questo regime dei minimi con aliquota al 5%. Da quanto mi risulta il regime dei minimi è in vigore fino al 31/12/2015 per le nuove attività: il regime che ha avuto la riduzione di aliquota al 5% è il regime forfettario introdotto nel 2015, che ha requisiti e caratteristiche sostanzialmente diverse al vecchio regime dei minimi, con il quale ha solo alcuni punti in comune. Alcuni articoli riportavano inoltre presunte riduzioni IVA al 5%, alcuni introducevano anche le variazioni alla franchigia IRAP per società di persone (che poco hanno a che vedere con le questioni di cui sopra), in un coacervo di informazioni confusionarie riportate e condivise molte volte da esperti nell’ambito delle startup innovative. Insomma, come spesso capita la rete (ma non solo nel caso specifico) fornisce in maniera rapida moltissime informazioni non filtrate e diverse volte non analizzate in maniera corretta, a discapito del senso critico e della analisi.

*Rosario Emmi è dottore commercialista, consulente aziendale e per startup innovative. Sito Internet: www.partitaiva.it

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