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Startup innovativa, che cos’è e quali agevolazioni ha

Quali requisiti bisogna avere per potersi iscrivere al registro speciale delle Camere di Commercio? E, dopo, quali vantaggi economici, e non solo, si hanno? Ecco tutto quello che c’è da sapere prima di creare una nuova impresa

Pubblicato il 12 Mar 2016

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C’è chi pensa che startup e startup innovative siano sinonimi. In Italia, però, non tutte le startup possono essere considerate “innovative” e accedere alle agevolazioni previste per questa categoria di imprese. È stata la legge 221/2012, conversione del “decreto Crescita 2.0” (dl 179/2012) a introdurre nell’ordinamento la “startup innovativa”, una società di capitali che risponde a questi requisiti:

►è stata costituita da meno di 60 mesi (5 anni)

►ha la sede principale dei propri affari in Italia, o in altro Paese dell’Ue, ma con almeno una filiale o sede produttiva all’interno dei confini italiani

►ha un fatturato annuo che, a partire dal secondo anno di attività, non supera i 5 milioni di euro

►non distribuisce e non ha distribuito utili

►ha come oggetto sociale esclusivo o prevalente lo sviluppo, la produzione e la commercializzazione di prodotti o servizi innovativi a elevato valore tecnologico

►non è costituita da fusione, scissione societaria o a seguito di cessione di azienda o di ramo di azienda

►possiede almeno una di queste tre caratteristiche: a) almeno il 15% del dato maggiore tra fatturato e costi annui è destinato a ricerca e sviluppo; b) la manodopera complessiva è costituita per almeno un terzo da dottorandi, dottori di  ricerca o ricercatori, oppure per almeno due terzi da soci o collaboratori in possesso di laurea magistrale; c) l’impresa è titolare di un brevetto registrato o di un software originario registrato.

Le startup innovative iscritte all’apposita sezione speciale del Registro delle imprese (la durata massima del regime è di 5 anni dal momento della costituzione) possono beneficiare di una serie di agevolazioni. Ecco le principali

►possono essere costituite (e modificata in seguito) attraverso un modello standard tipizzato di atto costitutivo con firma digitale approntato dal ministero dello Sviluppo economico. Se una startup vuole costituirsi come srl può beneficiare di alcune deroghe alle norme ordinarie sulle società a rischio limitato. Non sono inoltre tenute a fare il test di operatività per verificare lo status di società non operativa

►tutte le operazioni legate al registro delle imprese sono rese più semplici dal punto di vista burocratico e fiscale. I diritti camerali e le imposte di bollo non vanno pagati. Il versamento alla Camere di commercio che curano il Registro delle imprese non va fatto.

la gestione societaria può essere flessibile. È prevista una moratoria di un anno per ripianare perdite superiori a un terzo: il termine è posticipato al secondo esercizio successivo. Inoltre, per queste società vale il principio del fail fast, ovvero non sono assoggettabili alla disciplina del fallimento

►non hanno l’obbligo di apporre il visto di conformità per compensare crediti IVA fino a 50 mila euro all’interno dell’F24

►possono sfruttare una disciplina del lavoro fatta su misura per le startup innovative. Possono assumere personale con contratti a tempo determinato della durata minima di 6 mesi e massima di 36 mesi. All’interno di questo arco di tempo i contratti possono essere anche di breve durata e rinnovati più volte. Alla fine dei 36 mesi il contratto può essere ulteriormente rinnovato una sola, per un massimo di altri 12 mesi, dopo i quali le startup sono obbligate ad assumere con contratto a tempo indeterminato. Le startup con più di 5 dipendenti non devono stipulare un numero di contratti a tempo determinato in rapporto al numero di contratti a tempo indeterminato attivi.

►startup e dipendenti possono concordare liberamente quale parte del compenso è fissa e quale variabile in base a parametri come efficienza, produttività, redditività dell’azienda.

►possono remunerare i propri collaboratori con stock option e i fornitori di servizi esterni – avvocati, commercialisti, consulenti e così via – con il work for equity. Per entrambi sono previsti benefici di carattere fiscale e contributivo.

►possono raccogliere fondi attraverso l’equity crowfunding, purché svolto su portali online autorizzati

►hanno facilitazioni per ottenere il credito bancario. L’accesso al Fondo Centrale di Garanzia per le Pmi è semplificato, gratuito e diretto: l’istruttoria beneficia di canale prioritario e la garanzia del credito concesso da parte delle banche e fino all’80% (ma non oltre i 2,5 milioni)

►godono di incentivi fiscali per il triennio 2013-2016 per le assunzioni. Sulle assunzioni a tempo indeterminato, anche con contratto di apprendistato, nel primo anno si applica un credito di imposta del 35% del costo aziendale totale sostenuto per l’assunzione.

►godono di incentivi fiscali all’investimento da parte di terzi. Gli investimenti in startup prevedono detrazioni Irpef del 19% (applicabili su investimenti fino al massimo a 500 mila euro) se compiuti da persone fisiche e a detrazioni Ires del 20% (applicabili su investimenti fino a un massimo di 1,8 milioni di euro) se fatti da persone giuridiche. Se si investe su startup a vocazione sociale o su quelle che operano nel settore energetico (passano rispettivamente al 25 e al 27%).  Per il 2016 sono stati introdotti nuovi vantaggi fiscali: possibilità di investire somme più alte e mantenerle più a lungo, e di continuare a usufruire degli incentivi anche quando la startup cresce e diventa pmi innovativa.

►ricevono sostegno all’internazionalizzazione da parte dell’Agenzia ICE, che fornisce assistenza in materia normativa, fiscale, societaria, immobiliare, contrattualistica e creditizia, ospitalità gratuita alle principali fiere e manifestazioni internazionali. In più si adopera per agevolare l’incontro tra startup e potenziali investitori per le fasi early stage e expansion.

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Maurizio Di Lucchio

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