Normative

Turismo, nasce una nuova specie di startup. Ma i vantaggi sono pochi

La legge di conversione del Decreto Cultura ha introdotto una tipologia di impresa innovativa dedicata alla “promozione dell’offerta turistica attraverso l’uso di tecnologie”. Se fondata da under 40 in forma di srls, gode di ulteriori agevolazioni, che però si limitano all’esenzione da imposte di basso importo

Pubblicato il 07 Ago 2014

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C’è una nuova arrivata tra le nuove imprese innovative: è la startup turismo. A introdurla è la legge di conversione (n. 106 del 29 luglio 2014) del “Decreto Cultura e Turismo” (83/2014) emanato il 31 maggio. La nuova norma prevede che possono essere considerate “startup innovative”, e avere accesso ai relativi benefici, anche le “società che abbiano come oggetto sociale la promozione dell’offerta turistica nazionale attraverso l’uso di tecnologie e lo sviluppo di software originali, in particolare, agendo attraverso la predisposizione di servizi rivolti alle imprese turistiche” (articolo 11 bis, comma 1).

Promuovere il turismo made in Italy attraverso tecnologie e software originali che aiutino le imprese turistiche già esistenti a migliorare e potenziare l’offerta: è questa la missione della nuova tipologia di startup, che potrà vedere la luce però soltanto dal primo gennaio 2015.

I servizi che, secondo il testo della legge, le nuove imprese innovative del turismo devono erogare alle aziende turistiche già avviate possono riguardare diversi ambiti a cominciare dalla formazione del titolare e del personale dipendente e dalla costituzione e associazione di imprese turistiche e culturali, strutture museali, agenzie di viaggio al dettaglio, uffici turistici di informazione e accoglienza per il turista e tour operator di autotrasporto. Questo primo tipo di servizi è pensato a migliorare ed aumentare la permanenza dei viaggiatori sul territorio italiano.

Altri servizi possono riguardare i meccanismi centralizzati delle prenotazioni, includendo sistemi telematici e database convenzionati con agenzie di viaggio o tour operator. Oppure, possono essere focalizzati sulla raccolta, l’organizzazione, la razionalizzazione e l’elaborazione statistica dei dati relativi al movimento turistico.

Ancora, la startup turismo può occuparsi dell’elaborazione e dello sviluppo di applicazioni web che consentano di mettere in relazione aspetti turistici, culturali e di intrattenimento nel territorio. O, se preferisce, dedicarsi a svolgere attività conoscitive, promozionali e di commercializzazione dell’offerta turistica nazionale, in forma di servizi di incoming, ovvero di accoglienza di turisti nel territorio, studiando e attivando anche nuovi canali di distribuzione.

La nuova impresa innovativa per il turismo può essere costituita anche nella forma della srls, ovvero della società a responsabilità limitata semplificata. Così come le altre neoimprese innovative introdotte dalla legge 221 del 2012, anche la startup turismo ha accesso a vari benefici, tra cui diverse agevolazioni fiscali, la possibilità di stipulare contratti di lavoro a tempo determinato con più flessibilità rispetto alle altre aziende e l’opportunità di rinviare le eventuali perdite d’esercizio.

Ai vantaggi previsti per tutte le startup, se ne aggiunge uno per quelle dedicate al turismo costituite in forma di srls da parte di soci che hanno meno di 40 anni. In quest’ultimo caso, la società neonata è esentata anche dal pagare l’imposta di registro, le tasse di concessione governativa e i diritti erariali. I fondi messi a disposizione per finanziare gli incentivi aggiuntivi per le startup turismo sono di due milioni di euro annui a partire dal 2015.

Per quanto sia indubbiamente positivo stimolare la creazione di nuova imprenditoria anche nel settore del turismo, l’introduzione di un’ulteriore tipologia lascia qualche perplessità. A cominciare da quella che balza agli occhi più facilmente: un’impresa che fa innovazione in ambito turistico non è già una startup innovativa? Cioè, non è pari a quelle indicate dalla legge 221/2012 come società che hanno “quale oggetto sociale esclusivo o prevalente, lo sviluppo, la produzione e la commercializzazione di prodotti o servizi innovativi ad alto valore tecnologico”?

Diversamente si potrebbe pensare che l’uso di parole come “promozione dell’offerta turistica nazionale attraverso l’uso di tecnologie e lo sviluppo di software originali” miri più che altro ad ampliare il concetto di startup innovativa per includervi anche aziende che utilizzano sì tecnologie (ma quale azienda non ne adopera?) ma non si contraddistinguono per l’alto livello di innovazione. Potrebbe trattarsi soltanto di un problema terminologico, certo. Ma finché non verrà chiarito, il dubbio resterà.

Così come potrebbe generare ambiguità di interpretazione il settore stesso, il turismo, in cui non è difficile far rientrare attività che prettamente turistiche non sono. E questo sarebbe possibile malgrado la legge indichi i servizi che queste nuove startup del turismo possono offrire alle imprese già avviate.

Se invece lo scopo del legislatore fosse davvero quello di allargare le maglie del circuito delle nuove imprese innovative e concedere benefici anche a molti altri soggetti imprenditoriali, una contraddizione si potrebbe ravvisare nel plafond a disposizione per l’intervento: due milioni di euro. Basterebbe a finanziare gli incentivi per ben poche nuove imprese. Come a dire: entrate pure nel “club” delle startup, ma sappiate che non c’è una lira.

Poi c’è la questione delle srls fondate da under 40, per cui è prevista l’agevolazione aggiuntiva di non dover pagare imposte di registro, tasse di concessione governativa e non meglio precisati diritti erariali. Escludendo questi ultimi, l’importo combinato di imposta di registro (che al momento ammonta a 200 euro) e tasse di concessione governativa (309,87 euro) è di circa 500 euro.

Non fanno male, per carità. Ma quella che a ben vedere è l’unica differenza evidente tra le startup turismo e le startup innovative tout court si presenta, con rispetto parlando, come una mancetta. Un po’ poco, probabilmente, per spingere alla creazione di nuova imprenditoria in un settore strategico per l’Italia come il turismo. Inoltre, la tipologia di società privilegiata, quella a responsabilità limitata semplificata, è ancora una mosca bianca anche tra le stesse imprese dell’ecosistema dell’innovazione. Tra le 2.434 startup registrate da Infocamere (cifra aggiornata al 4 agosto 2014) solo 243 sono srls. Difficile immaginare che quelle operanti solo in ambito turistico possano essere molte di più.

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