FINANZA ALTERNATIVA

La rivoluzione europea del crowdfunding: che cosa cambierà con il nuovo Regolamento UE

Il 10 novembre 2021 entrerà in vigore il nuovo Regolamento UE relativo ai fornitori europei di servizi di crowdfunding per le imprese. Sono previsti 12 mesi di fase transitoria. Ma cosa cambierà quando sarà pienamente operativo? Una panoramica sulla normativa. L’avvocato Piattelli: “Una lacuna l’esclusione del lending”

Pubblicato il 05 Nov 2021

Il nuovo regolamento UE sul crowdfunding

Sta per avvenire una rivoluzione nel mondo del crowdfunding: il 10 novembre 2021 entrerà in vigore il nuovo Regolamento UE 2020/1503 relativo ai fornitori europei di servizi di crowdfunding per le imprese.

Perché è così importante? Perché, in sostanza, consentirà l’armonizzazione delle diverse normative tra gli Stati e quindi supporterà investimenti e finanziamenti anche su base transfrontaliera. In altre parole il crowdfunding non sarà più solo italiano, o solo francese, o soltanto tedesco, ma europeo. Si potrà risiedere in uno Stato e organizzare più agevolmente una raccolta fondi in un altro, oppure sfruttare meglio le opportunità di investimento che offre una raccolta di crowdfunding promossa da un gestore estero.

In prospettiva i mercati nazionali dovrebbero ampliarsi e i numeri crescere. Ripercussioni in vista anche per gli intermediari: quanti di loro si rafforzeranno e quanti invece non sopravviveranno al nuovo corso? Ovviamente il processo non sarà immediato. Sono previsti 12 mesi di fase transitoria. Nel frattempo le istituzioni italiane non sembrano perfettamente pronte.

“Non è ancora certo se sarà solo la Consob o anche la Banca d’Italia ad occuparsi del rilascio delle nuove licenze e della vigilanza sui nuovi operatori” dice a EconomyUp Umberto Piattelli, Partner Osborne Clarke, che ricopre il ruolo di responsabile dell’area dei servizi finanziari in Italia ed è autore di numerosi pubblicazioni in materia, tra le quali il libro edito da Giappichelli “La regolamentazione del Fintech: Dai nuovi sistemi di pagamento all’intelligenza artificiale“. Secondo Piattelli “se pure il Regolamento è destinato ad entrare in vigore il 10 novembre 2021, non è detto e neppure è previsto che tutte le norme tecniche di attuazione dello stesso possano essere pronte per tale data; il che significa che sarà difficile che i fornitori di servizi di crowdfunding possano completare la procedura di istruttoria in tempo utile per migrare la licenza esistente sotto il nuovo regime o per ottenerne una già dal 10 novembre 2021 “.

Umberto Piattelli
Il settore è già in fermento. Anche e soprattutto in Italia, dove i numeri più recenti sono decisamente positivi. Negli ultimi 12 mesi – come riportato dal sesto Report Italiano sul Crowdinvesting dell’omonimo Osservatorio della School of Management del Politecnico di Milano – sono stati raccolti 503 milioni di euro attraverso alcune forme di crowdfunding che permettono agli investitori e ai finanziatori di aderire direttamente attraverso una piattaforma Internet a una richiesta di capitali promossa per raccogliere risorse destinate a un progetto imprenditoriale (questa in estrema sintesi la definizione di crowdinvesting).

Si tratta del 172% in più rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. Sia l’equity crowdfunding sia il lending si confermano un’ottima fonte di liquidità immediata nell’era Covid e aumentano a tre cifre per il terzo anno consecutivo. In particolare crescono le raccolte fondi che vanno ad alimentare il real estate, ovvero il crowdfunding immobiliare.

Cosa succederà tra un anno? Per capirlo, cerchiamo di analizzare meglio il  contesto in cui si è sviluppato il Regolamento UE sul crowdfunding e verificare cosa prevede.

Crowdfunding: un mercato ancora troppo frammentato in Europa

Il crowdfunding (finanziamento collettivo) si sta affermando sempre più come forma di finanza alternativa per le startup e le piccole e medie imprese (PMI). In questo tipo di intermediazione il fornitore di servizi di crowdfunding, senza assumere alcun rischio, gestisce una piattaforma digitale aperta al pubblico per realizzare o facilitare l’abbinamento tra potenziali investitori o erogatori di prestiti e imprese che cercano investimenti o finanziamenti, che possono assumere la forma di prestiti o di emissione di capitale (quote o azioni).

Finora, però, le differenze tra le normative nazionali esistenti erano tali da ostacolare la prestazione transfrontaliera di servizi di crowdfunding. In particolare, il fatto che il quadro giuridico sia frammentato lungo i confini dell’Europa ha creato notevoli costi legali per le piattaforme e per i soggetti che intendono richiedere i capitali, che spesso si trovano di fronte a difficoltà nel determinare quali norme si applichino ai servizi di crowdfunding transfrontalieri o prestati in un altro Stato Membro. Così anche gli investitori sono perciò solitamente disincentivati dall’investire a livello transfrontaliero attraverso le piattaforme di crowdfunding. Per le stesse ragioni i fornitori di servizi di crowdfunding che gestiscono queste piattaforme sono scoraggiati dall’offrire i propri servizi in Stati membri diversi da quelli in cui sono stabiliti.

Per superare queste difficoltà e armonizzare le varie normative è stato emanato il “Regolamento (UE) 2020/1503 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 ottobre 2020 relativo ai fornitori europei di servizi di crowdfunding per le imprese”. Un testo che modifica il regolamento (UE) 2017/1129 e la direttiva (UE) 2019/1937.

Il Regolamento è stato approvato in via definitiva lunedì 5 ottobre 2020 dal Parlamento europeo e, come detto, sarà operativo dal 10 novembre 2021.

L’entrata in vigore del nuovo Regolamento è prevista dopo un anno dalla data di pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione Europea.

QUI È POSSIBILE SCARICARE IL REGOLAMENTO UE COMPLETO

Crowdfunding: cosa cambia con il nuovo Regolamento UE

La presenza di un regime europeo armonizzato in tema di disciplina dei servizi di crowdfunding punta ad aiutare l’intero comparto a funzionare più agevolmente in tutta l’Unione Europea.

Il regolamento prevede disposizioni uguali per tutti i Paesi dalla UE per quanto riguarda la raccolta di capitali online, consentita fino a 5 milioni di euro, sollecita i fornitori di servizi a una maggiore professionalità, chiarezza e trasparenza per proteggere gli investitori da possibili perdite e chiede a ciascuna nazione di avviare le procedure per l’autorizzazione e la supervisione dei fornitori di crowdfunding. Il tutto con lo scopo di armonizzare il “ginepraio” di normative esistenti in materia di crowdfunding in Europa, dove ogni Paese ha, da tempo, adottato le proprie leggi.

Il nuovo Regolamento prevede che le piattaforme di crowdfunding possano ottenere dalla autorità competente nel loro Stato Membro, un passaporto europeo che permetta di operare in tutti gli Stati Membri nei quali faranno richiesta di svolgere l’attività. Allo stesso modo, anche le imprese potranno accedere alla possibilità di raccogliere investimenti non più solo in Italia ma in tutto il territorio dell’Unione Europea.

Il regolamento introduce anche una serie di rigorose tutele per la protezione degli investitori e modelli comuni per la presentazione dei progetti imprenditoriali proposti.

Tutela degli investitori: chiarezza e trasparenza

Per mantenere un livello elevato di tutela degli investitori, ridurre i rischi connessi al crowdfunding e assicurare un trattamento equo di tutti i clienti, i fornitori di servizi di crowdfunding dovrebbero mettere in atto una politica concepita per assicurare che i progetti sulle loro piattaforme siano selezionati in modo professionale, imparziale e trasparente.

È previsto per esempio il Test d’ingresso di verifica delle conoscenze e simulazione della capacità di sostenere perdite (art. 21), secondo quale il fornitore di servizi di crowdfunding deve valutare se i servizi che offre, e quali di essi, siano appropriati per i potenziali investitori. Perciò deve richiedere informazioni circa l’esperienza, gli obiettivi di investimento, la situazione finanziaria e la comprensione di base dei rischi legati all’investimento in generale.

“Il Regolamento – spiega l’avvocato Umberto Piattelli – richiede che si svolga quello che viene definito un ‘test di ingresso di verifica delle conoscenze e simulazione della capacità di sostenere perdite’, la cui finalità è quella di accertare la capacità dell’investitore non sofisticato di sostenere perdite (pari al 10% del proprio patrimonio netto) e di fornire un alert al superamento di certi parametri in relazione al rapporto tra investimento e patrimonio netto dell’investitore”

Crowdfunding, l’esclusione del peer to peer dal Regolamento UE

L’ambito di applicazione del Regolamento ECSP riguarderà esclusivamente due modelli finanziari del crowdfunding vale a dire l’equity crowdfunding ed il social lending, con l’esclusione dei prestiti peer-to-peer ai privati. “Il Regolamento Europeo – sottolinea Piattelli – segna certamente un passaggio importante per lo sviluppo e per la creazione di un mercato unico dei servizi di equity e lending crowdfunding per 300 milioni di persone, ma poiché si è deciso di non regolamentare anche l’attività definita come peer to peer lending crowdfunding (i finanziamenti tra individui) si è creata una lacuna normativa importante, per una parte degli operatori del mercato, i quali continueranno a trovarsi nella situazione di una mancanza di norme di riferimento, come in Italia. Ovvero dovranno promuovere la loro attività in Europa, senza certezze normative e dovendo adeguarsi alla legislazione (ove esistente) di ciascuno Stato Membro”.

Possibili scenari

Questo complesso ma inevitabile cambiamento porterà quindi le piattaforme italiane di equity e lending crowdfunding a varare operazioni di consolidamento (fusione/M&A) tra operatori del settore? Oppure a valutare l’espansione da un settore all’altro, per creare sinergie innovative in un contesto nel quale nessuna delle piattaforme italiane, fino ad oggi, ha mai consentito sia la raccolta di capitali in equity che di finanziamenti? Non è facile prevedere l’evoluzione di un settore così dinamico ed in continua espansione, conclude Piattelli, ma la sensazione è che, dopo quasi dieci anni, si sia tornati all’anno zero del crowdfunding.

(Articolo aggiornato al 05/11/2021)

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Luciana Maci
Luciana Maci

Giornalista professionista dal 1999, scrivo di innovazione, economia digitale, digital transformation e di come sta cambiando il mondo con le nuove tecnologie. Sono dal 2013 in Digital360 Group, prima in CorCom, poi in EconomyUp. In passato ho partecipato al primo esperimento di giornalismo collaborativo online in Italia (Misna).

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